Giudicato esterno IVA e natura commerciale dell’ente sportivo (Cass. civ. Sez. V n. 13 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il giudice nazionale non può escludere l’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un diverso periodo d’imposta limitandosi a constatare che l’accertamento attiene a violazioni della normativa tributaria. Egli deve verificare se l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicataart. 2909 cod. civ. — costituisca un ostacolo a che il giudice prenda in considerazione la normativa dell’Unione in materia di IVA e, in particolare, se le precedenti sentenze irrevocabili siano fondate su un’interpretazione erronea di tale normativa. Solo all’esito di tale verifica può negarsi efficacia espansiva al giudicato, secondo i principi di equivalenza ed effettività elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata, in materia tributaria, incontra il limite dell’effettività del diritto unionale quando questo abbia carattere imperativo.

Il Fatto

Una società sportiva dilettantistica, iscritta al Coni e all’ASI, propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato il suo appello. L’Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza del 24 giugno 2010, aveva disconosciuto la natura di società sportiva dilettantistica della contribuente e aveva recuperato, per il 2009, maggiore IVA sulle fatture emesse verso altra società, con la quale erano comuni alcuni soci, ritenendo le prestazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciale.

La questione centrale, esaminata in via prioritaria tra i motivi, riguarda l‘eccezione di giudicato esterno rispetto a precedenti sentenze della CTP di Roma, passate in giudicato, che avevano riconosciuto la natura non commerciale dell’ente e l’espletamento di attività istituzionale, su contestazioni relative ad annualità precedenti originate dal medesimo verbale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che riconosce il principio dell’intangibilità del giudicato come garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici. Il diritto dell’Unione, in linea di principio, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che conferiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia, fatti salvi casi del tutto particolari o che investono la ripartizione di competenze tra Stati membri e Unione.

Nel settore IVA, la Corte di Lussemburgo ha però individuato un’ipotesi peculiare: il diritto unionale osta all’applicazione della norma sul giudicato quando esso impedisce al giudice di prendere in considerazione la normativa dell’Unione in materia di pratiche abusive relative a un’annualità non ancora definita con decisione definitiva. In tal caso la non corretta applicazione delle norme si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale senza possibilità di correzione, con ostacolo all’effettività non giustificabile con la certezza del diritto.

La Corte richiama poi l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, che ha riconosciuto l’efficacia espansiva del giudicato, anche nei rapporti di durata, rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi d’imposta, come le qualificazioni giuridiche preliminari. Il limite è costituito, in materia di IVA, dall’estensione ad altri periodi di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria di carattere imperativo.

Nella specie, il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno affermando apoditticamente la differenza dei presupposti di fatto e l’operatività dei limiti imposti dall’effettività del diritto comunitario, senza considerare che le contestazioni per le annualità pregresse muovevano dal medesimo verbale della Guardia di Finanza e dagli stessi rilievi, e senza verificare se l’applicazione del giudicato ostacolasse la considerazione della normativa unionale e se le sentenze irrevocabili fossero fondate su un’interpretazione erronea della stessa.

La Corte accoglie quindi il quarto motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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