Rimborso imposta di registro: legittimato solo chi ha versato (Cass. civ. Sez. 5 n. 2696 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 spetta solo al soggetto che ha effettivamente eseguito il pagamento, in quanto tale adempiente all’obbligazione impositiva. La qualità di contribuente, condizione necessaria, non è tuttavia sufficiente per ottenere la restituzione, poiché la legittimazione attiva è correlata al regime dell’indebito oggettivo ed all’effettivo versamento dell’imposta. Il diritto al rimborso non può essere riconosciuto al coobbligato solidale che non ha provveduto al pagamento, ancorché parte del giudizio e definitivamente inciso dall’onere economico del prelievo per effetto del regresso esercitato dal soggetto che ha versato. In assenza di un mandato, il sollecito avanzato da quest’ultimo in riferimento ad un’istanza proposta da altri non vale ad integrare una richiesta autonoma di rimborso.

Il Fatto

La società, quale incorporante della società che aveva versato l’imposta di registro per la sentenza del Tribunale di Lecce, dopo che la coobbligata aveva ottenuto il rimborso del 50% dell’importo versato in via di regresso, sollecitava una richiesta di rimborso presentata da quest’ultima per l’intero importo del tributo, a seguito della declaratoria di nullità della sentenza oggetto di tassazione. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva all’istanza originaria della coobbligata e rigettava il successivo sollecito presentato dalla società incorporante.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, assumendo che, in presenza di coobbligati, legittimato a chiedere il rimborso è solo colui che ha versato il tributo, negando la sussistenza di un mandato a riscuotere in capo alla coobbligata. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 37, 57 e 77 d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con gli artt. 1219, 1292, 1308 e 2966 c.c., sostenendo che la coobbligata, in quanto parte in causa e destinataria dell’avviso di liquidazione, rivestisse la qualifica di contribuente e fosse legittimata a richiedere il rimborso a prescindere dal soggetto che aveva eseguito il pagamento.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato il proprio recente orientamento, secondo cui l’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 individua nel contribuente il soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, quindi, il titolare del diritto al rimborso in quanto adempiente all’obbligazione impositiva ed esecutore del pagamento. Tale conclusione si coordina con la disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui azione ha natura personale ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento.

I Giudici di legittimità hanno precisato che la qualità di contribuente è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il rimborso, dovendosi distinguere il piano della legittimazione tributaria passiva al versamento da quello della legittimazione attiva ad ottenere la restituzione, correlato all’effettivo versamento dell’imposta. La circostanza che la società richiedente fosse coobbligata in solido non può, pertanto, superare il dato del mancato pagamento.

Quanto al tema dell’incisione patrimoniale per effetto del regresso, la Corte ne ha escluso la rilevanza nel caso di specie, in quanto l’istanza della società non era stata proposta in via autonoma ma si era agganciata a quella inoltrata dalla coobbligata, che aveva chiesto il rimborso dell’intera imposta senza averla versata e senza aver ricevuto mandato dal soggetto che aveva effettuato il pagamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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