Ricorso inammissibile se ripete motivi di appello senza confronto con la sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 4869 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre il contenuto dei motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che li abbia esaminati e respinti con argomentazione congrua e non illogica. Il giudice di legittimità può verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti o della loro gravità. La mancata indicazione di palese illogicità o contraddittorietà della motivazione rende il ricorso inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in due date del luglio 2013. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 luglio 2024, ha confermato la condanna.

Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia desunto la sua assenza dall’abitazione dalla sola mancata risposta al citofono, senza ammettere la testimonianza del fratello, che avrebbe potuto confermare la forte sonnolenza indotta dalla terapia farmacologica. Contesta inoltre l’applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, la quale li ha esaminati e li ha ritenuti infondati con motivazione congrua e non illogica.

Quanto alla tesi difensiva della mancata risposta dovuta alla sonnolenza provocata dai farmaci, la Corte di merito l’ha respinta rilevando che in altre occasioni l’imputato aveva risposto prontamente al controllo. La motivazione sul punto è adeguata e non contraddittoria.

La Corte territoriale ha inoltre giustificato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche, per l’assenza di elementi valutabili positivamente — non indicati neppure nel ricorso — e per la maggiore pericolosità sociale desumibile dai precedenti penali dell’imputato, anche recenti e specifici, che giustificano l’applicazione della recidiva.

Il ricorso non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata, ma chiede alla Corte una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito in modo approfondito e logico. Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997 e da Sez. 3 n. 17395 del 24/01/2023, la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. e non consente di sostituire alla valutazione del merito, se non viziata, una propria diversa lettura dei fatti o della loro gravità.

Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì il ricorrente al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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