Giudicato esterno, onere di certificazione e non contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 219 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provarne il passaggio in giudicato non soltanto producendo la sentenza resa in altro giudizio, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione. Tale onere sussiste anche in caso di non contestazione della controparte, restandone esonerata l’eccepiente solo quando quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato. Il motivo di ricorso che non riporti l’esatto contenuto del motivo d’appello né alleghi l’atto di gravame è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo la Corte accesso diretto agli atti. La censura che mira a una diversa lettura delle risultanze processuali integra una non consentita rivalutazione della quaestio facti.

Il Fatto

Il Tribunale di Latina, accogliendo le domande del curatore fallimentare, accertava la simulazione relativa del contratto con cui una società aveva ceduto a un’altra un credito IVA, ritenendolo dissimulante un atto di costituzione in pegno non contestuale a garanzia di un finanziamento. Dichiarava quindi il pegno inefficace verso la massa dei creditori ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 3, l. fall., con condanna alla restituzione di quanto versato.

La Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame della società incorporante la cessionaria. Questa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il Fallimento resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di giudicato, sostenendo che la certificazione di cancelleria non fosse necessaria perché la circostanza non era stata contestata. La Corte dichiara il motivo inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, c.p.c., essendo la decisione d’appello conforme all’orientamento consolidato.

Richiamando Cass. 22644/2004, 19883/2013, 9746/2017, 6868/2022 e 6092/2023, la Corte ribadisce che l’onere di produrre la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. permane anche in caso di non contestazione; solo Cass. 36258/2024 e 4803/2018 ammettono l’esonero quando la controparte riconosca esplicitamente il giudicato. Nel caso di specie la ricorrente ammette di non aver versato la certificazione e non deduce l’ammissione esplicita del Fallimento, che anzi aveva contestato l’eccezione.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 67, primo comma, n. 3, l. fall., 1414, 1260, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando l’accertamento della simulazione. La Corte lo dichiara inammissibile: quanto alla prima censura, la corte territoriale aveva respinto il motivo d’appello per difetto di specificità e la ricorrente non ha dedotto la violazione dell’art. 342 c.p.c. né allegato l’atto di gravame, precludendo il controllo ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; quanto alla seconda, la doglianza chiede una rivalutazione del fatto, non sindacabile se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il terzo motivo assume che la fattispecie andrebbe ricondotta alla cessione solvendi causa, revocabile solo ex art. 67, primo comma, n. 2, l. fall. La Corte lo reputa inammissibile, perché non muove alcuna critica all’argomento del merito secondo cui la censura presupponeva l’infondatezza dell’accertamento della simulazione, ormai non più in discussione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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