La richiesta di detrazione del corrispettivo a corpo è mera difesa, non eccezione (Cass. civ. Sez. 1 n. 8302 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di detrazione di una somma dal saldo del corrispettivo d’appalto, avanzata dal committente sulla base di una clausola contrattuale (quale quella che determina il prezzo a corpo) e di un documento già acquisito in atti, non integra un’eccezione in senso proprio, ma si sostanzia in una mera argomentazione difensiva finalizzata a circoscrivere il diritto di credito fatto valere dall’attore, con la conseguenza che non è soggetta a preclusioni processuali. Ne consegue che, in un giudizio di rivendicazione del saldo, grava sull’appaltatore l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto al maggior compenso. Il giudicato esterno, per poter operare, presuppone la piena identità tra soggetti, petitum e causa petendi della causa anteriore e di quella successiva. La decisione sulla compensazione delle spese di lite non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società cooperativa per azioni conveniva in giudizio le società committenti e il socio accomandatario di una di esse, chiedendo la condanna al pagamento del saldo dei lavori di realizzazione di un’opera di urbanizzazione, affidatile in subappalto. Il corrispettivo era stato pattuito a corpo e la clausola contrattuale prevedeva che l’appaltatore si accollasse ogni eventuale onere aggiuntivo derivante dall’approvazione del progetto esecutivo. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, detraeva dal credito riconosciuto una somma pari alla differenza tra l’ammontare delle opere del progetto definitivo e quello delle opere eseguite a seguito del progetto esecutivo, proprio in forza della predetta clausola.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso principale, ha chiarito che la richiesta delle committenti di detrarre una somma dal saldo non costituiva un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa. Essa, infatti, non introduceva un nuovo tema di indagine, ma si limitava a contestare l’ammontare del diritto di credito vantato dall’appaltatrice, richiamando l’art. 3 del contratto d’appalto e la pattuizione del prezzo a corpo, già presente in atti. Ne deriva che l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al maggior compenso per le opere aggiuntive gravava sull’appaltatrice stessa.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il motivo incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la decisione impugnata non aveva messo in discussione l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti, ma solo il soggetto tenuto a farsi carico del costo dei lavori aggiuntivi. Ha, inoltre, escluso l’operatività del giudicato esterno, difettando l’identità delle parti e la decisività dei fatti allegati. Quanto ai motivi di ricorso incidentale, incentrati sulla questione di lavori eseguiti da altra società, essi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, non avendo le ricorrenti dimostrato di aver precisato, nell’atto di appello, i riflessi di tale circostanza sul decisum.
Infine, la Corte ha giudicato infondato il motivo concernente la mancata applicazione della penale, condividendo la ratio decidendi del giudice di merito, secondo cui la penale, pattuita solo nel contratto tra il Comune e le concessionarie, non poteva essere richiesta all’appaltatrice senza la prova dell’effettivo versamento al Comune. La motivazione resa è stata ritenuta satisfattiva del “minimo costituzionale”.
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Nota della Redazione
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