L’inammissibilità dei motivi di ricorso per omessa critica della decisione e per novità della censura (Cass. civ. Sez. 5 n. 11118 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a riproporre le ragioni del gravame, risolvendosi in un “non motivo”. In tema di contenzioso tributario, la mancata pronuncia sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato non viola il diritto di difesa quando il giudice decide senza ritardo il merito della causa, atteso che, ai sensi dell’art. 47, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non deve essere notificata unitamente all’atto, essendo sufficiente la sua esistenza, documentabile in giudizio. È inammissibile la censura che prospetti una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, o che solleciti una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità in presenza di una “doppia conforme”.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, in unico plico, due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali accertava un maggior reddito, comprensivo di reddito da lavoro dipendente e di capitale, ai fini Irpef e addizionali, a seguito di indagini bancarie. Il contribuente impugnava l’avviso relativo all’anno 2009 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, previo rilievo dell’inammissibilità dei motivi sollevati per la prima volta all’udienza di discussione, rigettava l’appello. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la mancata fissazione dell’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato. Ha ritenuto le censure inammissibili poiché il ricorrente non si confrontava con la motivazione della CTR, che aveva ritenuto la questione infondata potendo la decisione essere adottata alla stessa udienza di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui il motivo di impugnazione deve tradursi in una critica della decisione impugnata, non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a sua base. Ha inoltre evidenziato che la decisione risulta conforme all’orientamento secondo cui il giudice che decide il merito senza ritardo non viola il diritto di difesa del contribuente, poiché gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
Quanto al terzo motivo, concernente la sottoscrizione dell’avviso da parte di soggetto privo di ius postulandi, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, non confrontandosi la doglianza con la motivazione della CTR, che aveva dato atto della produzione in atti della delega conferita dal Direttore provinciale al Capo ufficio. Ha precisato che, secondo il consolidato orientamento, la delega non deve essere notificata unitamente all’atto impositivo, essendo sufficiente la sua esistenza, documentabile in giudizio. Ha altresì ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la doglianza relativa all’assenza del timbro dell’Ufficio, osservando che l’accertamento, in quanto atto amministrativo scritto, è esistente anche in mancanza di sigillo, trattandosi di profilo esteriore non essenziale.
La Corte ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, relativo al vizio di motivazione, rilevando che, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorso poteva essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 c.p.c., e che le censure non si sostanziavano nella denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, risolvendosi in una critica all’apprezzamento delle risultanze compiuto dal giudice di appello. Analogamente, il quinto e il sesto motivo sono stati ritenuti inammissibili per novità della censura, non risultando le questioni affrontate dalla sentenza impugnata, con conseguente onere del ricorrente di allegarne l’avvenuta deduzione nei gradi di merito.
I motivi settimo, ottavo e nono, concernenti la violazione delle regole sull’onere della prova e la valutazione delle prove, sono stati dichiarati inammissibili: la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo ove si contesti l’attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella onerata, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove, sindacabile solo nei ristretti limiti del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Il decimo motivo, sulla notifica in unico plico dei due avvisi, è stato ritenuto inammissibile per intervenuto giudicato interno, rammentando la Corte che la proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c. Infine, l’undicesimo e il dodicesimo motivo sono stati dichiarati inammissibili rispettivamente per mancata deduzione della questione in appello e per la cumulativa e generica denuncia di vizi di extra petizione e di omessa pronuncia, senza specificazione dei profili di alterazione del petitum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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