Errore di fatto revocatorio non è la valutazione delle risultanze processuali (Cass. civ. Sez. V n. 18622 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti positivamente accertato. Non integra tale vizio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, né il vizio di interpretazione della domanda giudiziale, poiché in tali casi la decisione è espressione di un giudizio valutativo. L’inammissibilità della revocazione ricorre, inoltre, quando il fatto asseritamente mal percepito abbia costituito un punto controverso tra le parti, tale da rendere la pronuncia non una svista percettiva ma un apprezzamento di natura valutativa.
Il Fatto
Una società, cessionaria di un ramo d’azienda conferito da altra società, riceveva un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, con cui l’Amministrazione finanziaria le imputava il debito tributario scaturente da una complessa operazione societaria, ritenuta preordinata ad occultare materia imponibile. La società impugnava l’atto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, escludendo la responsabilità della cessionaria. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La Cassazione, con la sentenza n. 3953/2024, rigettava il ricorso della contribuente. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto consistente nell’aver ritenuto provata una sua connivenza nel disegno fraudolento, mai accertata dagli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la nozione consolidata di errore revocatorio. Secondo il recente arresto delle Sezioni unite n. 13417 del 16 maggio 2023, l’errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è solo una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che porti ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto che dagli atti risulti accertato. Restano fuori da tale nozione i vizi di interpretazione della domanda giudiziale.
La Corte precisa poi che, nel caso delle sentenze della Cassazione, la configurabilità dell’errore ex art. 391-bis cod. proc. civ. è esclusa quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali. La sindacabilità di errori di giudizio formatisi su una valutazione è estranea al rimedio, come affermato da Cass. n. 10040 del 2022. In senso conforme si era già espressa Cass. n. 6505 del 2018.
Un ulteriore limite è indicato dalla giurisprudenza richiamata: l’inammissibilità della revocazione ricorre quando il fatto asseritamente mal percepito abbia costituito un punto controverso tra le parti, con posizioni contrapposte discusse in causa, sì che la pronuncia assume natura valutativa. Il principio è ribadito da Cass. n. 27662 del 2018 e, da ultimo, da Cass. n. 27897 del 29 ottobre 2024.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il passo della sentenza impugnata indicato dalla ricorrente si riferisce genericamente ai vari atti posti in essere per occultare materia imponibile, culminati nella cessione finale. La motivazione prosegue fondando l’assunto su un ampio richiamo ai precedenti in materia di responsabilità ex art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, per giungere a una valutazione di correttezza in diritto. Nessuna svista percettiva è dunque imputabile alla Corte.
Il passo censurato costituisce, piuttosto, una delle argomentazioni del complessivo impianto valutativo, oggetto di discussione tra le parti, tramite cui la Corte è pervenuta alla decisione. La ricorrente mira, in sostanza, a rivedere e riformare tale giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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