Giudicato esterno e questione pregiudiziale: la divisione non è preclusa (Cass. civ. Sez. II n. 130 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi su una questione pregiudiziale non preclude la successiva domanda di divisione del compendio immobiliare quando, nel primo giudizio, quella questione sia stata decisa in via meramente incidentale, in assenza di una domanda di parte volta all’accertamento con efficacia di giudicato. La questione pregiudiziale configura una causa pregiudiziale in senso tecnico-giuridico solo se, oltre a costituire antecedente logico necessario, assume rilievo autonomo e proietta le sue conseguenze oltre il rapporto controverso. L’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno, pur riservati al giudice di merito, sono censurabili in cassazione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi sulla cosa giudicata.
Il Fatto
Gli eredi di un comproprietario convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, l’altro comproprietario e chiesero lo scioglimento della comunione di tre immobili e la condanna al pagamento della metà dei canoni di locazione del bene comune, riscossi interamente dal convenuto. Il contraddittorio fu esteso alla società di famiglia e a una terza chiamata, che propose domanda riconvenzionale di trasferimento della quota di comproprietà in adempimento di una scrittura privata del 1994.
Il Tribunale rigettò le domande attoree e accolse in parte la riconvenzionale. La Corte d’appello di Trieste, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarò inammissibile la domanda di divisione per intervenuto giudicato e annullò per ultra petizione il capo della sentenza di primo grado relativo all’accertamento della proprietà. Proposto ricorso per cassazione, la Corte è chiamata a stabilire se il giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio precluda davvero la domanda di divisione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi del ricorso principale, trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte ricorda innanzitutto che l’accertamento e l’interpretazione del giudicato esterno, pur costituendo attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi sugli elementi costitutivi della cosa giudicata. Richiama in proposito Cass. Sez. I n. 17175 del 2020 e Sez. Un. n. 277 del 1999.
Dall’esame dell’atto introduttivo del precedente giudizio emerge che gli attori avevano premesso il diritto di comproprietà della loro dante causa sull’immobile locato, ma avevano unicamente domandato la condanna del convenuto al pagamento della quota di frutti civili, ai sensi degli artt. 1101 e 1103 cod. civ. Nessuna domanda di accertamento con efficacia di giudicato era stata proposta sulla titolarità del bene. L’accertamento negativo di quella titolarità era quindi legato alla pretesa azionata da un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, che non basta a rendere preclusiva la successiva domanda di divisione.
La Corte precisa i requisiti della questione pregiudiziale rilevante: non basta che sussista una domanda su un punto costituente antecedente logico necessario della controversia, occorrendo altresì che la questione assuma rilievo autonomo, destinata a proiettare le sue conseguenze oltre il rapporto controverso, con formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto. Richiama Cass. Sez. I n. 24427 del 2022. Nel caso concreto, il compendio immobiliare oggetto della divisione non era stato accertato con efficacia di giudicato, sicché la statuizione di inammissibilità va cassata e la domanda deve essere scrutinata nel merito.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato: l’interpretazione della scrittura del 1994 come atto a effetti obbligatori è una delle interpretazioni plausibili, e per sottrarsi al sindacato di legittimità non deve essere l’unica possibile (richiamata Cass. Sez. I n. 15471 del 2017). Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse, non potendo la ricorrente invocare un titolo di proprietà da accordo senza efficacia reale né un effetto obbligatorio dichiarato prescritto e non impugnato. Il terzo è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Nota della Redazione
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