Litispendenza valutabile solo per il giudizio radicato per secondo e omessa pronuncia non decisiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 17638 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La litispendenza ex art. 39, primo comma, cod. proc. civ. può essere rilevata solo dal giudice successivamente adito, restando esclusa in quella che è stata radicata per prima, ancorché sia intervenuta in un altro giudizio la proposizione di una domanda riconvenzionale relativa a diritti autodeterminati quale l’accertamento della proprietà per usucapione. L’omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di litispendenza è denunciabile in cassazione solo ove la questione sia decisiva, non potendosi cassare una sentenza per la risoluzione di un problema che non avrebbe potuto condurre alla cancellazione della causa dal ruolo. In tema di usucapione, l’accessio possessionis ex art. 1146 cod. civ. presuppone la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto, la cui prova grava su chi invoca l’acquisto originario. Il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo è denunciabile solo se specificamente indicato e discusso, non essendo configurabile per mere questioni o argomentazioni difensive.
Il Fatto
Un soggetto aveva convenuto in giudizio il confinante davanti al Tribunale di Viterbo, chiedendo l’accertamento della propria comproprietà su un’area cortilizia e della proprietà esclusiva di una grotta, con condanna del convenuto al rilascio e alla rimozione dei manufatti. Il convenuto aveva contestato le pretese, affermando la propria proprietà esclusiva e proponendo domanda di determinazione dei confini. Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea. In appello, il soccombente aveva dedotto l’intervenuta usucapione, rilevando di aver nel frattempo introdotto un altro giudizio per l’accertamento del proprio diritto di proprietà, prospettando una situazione di litispendenza. La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione, escludendo la sussistenza di un titolo idoneo a fondare l’usucapione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al rilievo di litispendenza, rilevando l’intrinseca contraddittorietà del supporto argomentativo: il giudizio radicato per primo era quello oggetto del presente ricorso, introdotto nel 2011, mentre la causa avanti al Tribunale di Viterbo era stata instaurata successivamente, nel 2018, quando nelle more era già stata pubblicata la sentenza di primo grado. Poiché la litispendenza può essere dichiarata solo dal giudice successivamente adito, l’eccezione non era tecnicamente valutabile nell’ambito del presente giudizio, a prescindere dalla verifica dell’identità delle cause. La Corte ha inoltre richiamato il principio, desunto da Cass. n. 16102/2016 e, più di recente, da Cass. n. 10290/2025, secondo cui la denuncia dell’omessa pronuncia richiede l’illustrazione del carattere decisivo della questione, nel caso di specie escluso sulla base della stessa prospettazione del ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omessa valutazione di elementi probatori ex art. 115 cod. proc. civ., insistendo sull’applicazione dell’accessio possessionis ex art. 1146 cod. civ. e sul principio di non contestazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando i principi enunciati da Sezioni Unite n. 20867/2020: la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che censura la diversa valutazione del materiale probatorio. Nel caso di specie, la proposizione delle domande di accertamento aveva comportato la contestazione radicale del diritto di proprietà esclusiva di controparte, assorbendo ogni questione in ordine alla non contestazione della qualificazione possessoria. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione ricorre solo nell’ipotesi di inversione dell’onere probatorio, non essendo sindacabile in cassazione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
La Corte ha escluso la possibilità di scrutinare la sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in forza del disposto dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, per le pronunce conformi di primo e secondo grado sul riconoscimento della proprietà titolata. In relazione all’usucapione, il ricorrente non aveva individuato specifiche circostanze di fatto omesse e decisive, ma aveva operato un generico riferimento all’omesso esame di elementi istruttori, non sufficiente ai sensi dell’orientamento consolidato di cui a Cass. n. 22397/2019 e successive conformi.
Il terzo motivo, riguardante l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di ripristino dell’area e di determinazione di una servitù di scarico, è stato ritenuto infondato: la questione dello stillicidio era stata rimossa e la domanda sulla posa della piastra di cemento era assorbita dal rigetto del presupposto necessario, ossia l’accertamento della proprietà esclusiva dell’area, invece ritenuta in comproprietà all’esito dei giudizi di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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