Contumacia incolpevole e revocazione straordinaria per dolo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12751 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’appello tardivo ex art. 327, secondo comma, c.p.c. non è l’unico rimedio esperibile dal contumace che lamenti la nullità della notificazione dell’atto introduttivo: qualora egli non sia in grado di fornire la prova della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, e sia pertanto impossibilitato a proporre l’impugnazione ordinaria in via tardiva, nulla osta alla proponibilità dell’azione di revocazione straordinaria per dolo di una delle parti o per collusione. La consapevolezza del vizio del procedimento notificatorio non può essere desunta da elementi indiretti e non probanti, quali la mera allegazione, nel libello introduttivo, delle dichiarazioni della controparte circa la ritualità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.; occorre invece che il contumace abbia avuto accesso diretto agli atti del giudizio presupposto, così da acquisire la certezza della nullità e la conseguente possibilità di proporre l’appello tardivo. Il giudice dell’appello, una volta esclusa l’ammissibilità della revocazione, non può escludere la sussistenza del dolo, spogliandosi della potestas iudicandi.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato il 19.12.2012, un padre conveniva in giudizio il figlio dinanzi al Tribunale di Siracusa, proponendo domanda di revocazione avverso la sentenza n. 165/2012 che, dichiarandolo contumace, aveva accertato l’acquisto per usucapione in favore del figlio di un immobile di sua proprietà. L’attore allegava che la propria contumacia era derivata dal dolo del figlio, il quale, pur conoscendo la sua effettiva residenza, aveva fatto notificare la citazione introduttiva presso la residenza anagrafica non più attuale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Il giudizio, riassunto dopo il decesso del convenuto nei confronti degli eredi, veniva definito con sentenza n. 1945/2019 che dichiarava la domanda inammissibile. Gli eredi dell’attore proponevano appello, rigettato dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1174/2021, che confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato con priorità il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenendoli fondati, con assorbimento delle residue doglianze. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano l’errore del giudice di seconde cure che aveva ritenuto precluso il rimedio della revocazione per il decorso del termine c.d. lungo per l’impugnazione, nonostante l’intervenuto dolo processuale di una delle parti; con il quinto, la nullità della sentenza per essere stata la Corte territoriale spogliata della potestas iudicandi, decidendo nel merito della domanda di revocazione anziché limitarsi allo scrutinio di ammissibilità.
La Corte ha richiamato il proprio precedente di cui alla pronuncia n. 6595/2006, chiarendo che affinché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente la sola nullità della notificazione, ma occorre la prova della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità. Ne consegue che, qualora il contumace non sia in condizione di fornire detta prova e sia pertanto impossibilitato a proporre l’appello tardivo, nulla osta a che egli proponga l’azione di revocazione per dolo di una delle parti o per collusione.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva fatto discendere la conoscenza, in capo alla parte, del vizio del procedimento di notificazione dal fatto che quest’ultima, nel proporre la revocazione, aveva richiamato la memoria istruttoria depositata dalla controparte nel giudizio di usucapione e aveva argomentato sull’irritualità della notifica. Tuttavia, la Corte di legittimità ha rilevato che tali elementi non risultavano probanti: essi dimostravano soltanto che il contumace aveva lamentato di non aver mai potuto avere conoscenza del giudizio presupposto a causa dell’atteggiamento doloso dell’avversario. Il riferimento alla memoria istruttoria era stato operato al fine di avvalorare il dolo della controparte, non già per fondare la certezza della nullità della notifica e della conseguente esperibilità dell’appello tardivo.
Non risultando che la parte avesse avuto accesso diretto agli atti del giudizio presupposto per verificare la ritualità della notifica, la Corte ha escluso che potessero ritenersi dimostrati i presupposti per l’appello tardivo riservato al contumace involontario, con conseguente ammissibilità della revocazione straordinaria. Parimenti fondato è stato ritenuto il quinto motivo, in quanto il giudice di merito, una volta esclusa l’ammissibilità della revocazione, non poteva pronunciarsi sulla sussistenza del dolo, dovendo limitarsi allo scrutinio di ammissibilità della domanda. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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