Compenso professionale, forma scritta e nullità della delibera societaria (Cass. civ. Sez. II n. 131 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ., requisito non abrogato dall’art. 13, comma 2, legge n. 247/2012, che esige l’accordo scritto di regola all’atto del conferimento dell’incarico. Alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve corrispondere un’accettazione conforme anche nella forma: non integra il requisito un mero comportamento adesivo o attuativo, la predisposizione della bozza di accordo o l’emissione della fattura, atti che presuppongono il contratto ma non lo pongono in essere. Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., l’istanza di decisione avanzata dalla ricorrente principale impone al collegio la decisione nel merito, con applicazione della inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ. in caso di inammissibilità di quello principale. L’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. rileva ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., e la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. integra ipotesi normativa di abuso del processo, con condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale l’aveva condannata al pagamento del compenso in favore del proprio difensore, per l’assistenza prestata in un giudizio di opposizione a precetto nell’ambito di una procedura esecutiva. La società sosteneva l’esistenza di una convenzione che predeterminava gli onorari e subordinava il pagamento all’incasso delle somme dai debitori esecutati, circostanza non verificatasi.
Il Tribunale revocava il decreto, riducendo la somma pretesa. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale del difensore, riconoscendo le spese forfetarie. Riteneva che il verbale assembleare invocato dalla società costituisse una mera proposta contrattuale, priva della prova dell’accettazione ex art. 1326 cod. civ., e disattendeva la censura sulla responsabilità professionale del difensore, da valutare con giudizio prognostico ex ante. Proponeva quindi ricorso per cassazione la società; resisteva il difensore, formulando ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta una questione processuale sollevata dall’ordinanza interlocutoria. Nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata non versa in situazione di incompatibilità, poiché la proposta non rivela funzione decisoria. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
La Corte rileva poi che l’istanza di decisione avanzata dalla società ha impedito l’effetto estintivo che la legge ricollega alla mancata formulazione, imponendo la decisione nel merito a prescindere dal contenuto della proposta. Da ciò deriva che la sorte del ricorso incidentale tardivo resta irrilevante, dovendosi reputare rinunciato per l’inerzia serbata anche dopo la proposta. Trova applicazione il principio per cui art. 334 cod. proc. civ. esime dal valutare i motivi del ricorso incidentale destinati a restare assorbiti.
Nel merito, i primi due motivi del ricorso principale censurano la violazione dell’art. 2233 cod. civ. e la mancata considerazione del comportamento tenuto dal difensore, che avrebbe emesso fatture conformi alla delibera. La Corte li dichiara inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., conformandosi al proprio orientamento già espresso in analoghe controversie tra le stesse parti. La delibera assembleare non integra un valido accordo sul compenso in forma scritta: essa appare un mero atto interno con cui l’assemblea approvava le condizioni economiche, con l’intesa che fossero sottoposte ai professionisti per la formale accettazione.
La Corte ribadisce che la forma scritta ad substantiam non è soddisfatta dal rilascio della procura, che attiene alla rappresentanza processuale, né dall’emissione della fattura, che attiene alla fase esecutiva del rapporto e presuppone il contratto già perfezionato. Non soccorre l’art. 1362, comma 2, cod. civ., né rileva la semplice formazione del consenso ove non incorporata in un documento scritto. Il terzo motivo, sulla responsabilità professionale per la procedura esecutiva infruttuosa, è anch’esso inammissibile, risolvendosi in critica alla valutazione di merito sulla diligenza del professionista.
All’inammissibilità del ricorso principale conseguono la condanna alle spese, l’estinzione del ricorso incidentale e l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché il raddoppio del contributo unificato. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta, la definizione ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. codifica un’ipotesi di abuso del processo, con condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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