Giudicato esterno sul rapporto di durata tra struttura sanitaria accreditata e Asl (Cass. civ. Sez. III n. 21063 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel tempo di distinte posizioni creditorie e debitorie, la statuizione definitiva di merito relativa a una di tali posizioni assume autorità di giudicato esterno nella successiva causa tra le stesse parti avente ad oggetto un credito diverso, limitatamente alle questioni comuni, quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto. Il frazionamento della pretesa in plurimi titoli esecutivi non elude il vincolo del precedente accertamento. L’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione, poiché esso va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
Una struttura sanitaria conveniva in giudizio l’azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento di prestazioni erogate. Il tribunale rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’azienda, sicché la struttura risultava debitrice di una somma in favore dell’amministrazione.
La corte d’appello accoglieva l’impugnazione dell’azienda, dichiarava nullo il rapporto tra la struttura e l’amministrazione per assenza di allegazione e prova dell’accordo scritto relativo al periodo della pretesa e revocava il decreto ingiuntivo. La struttura ricorreva allora per cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su un diverso decreto ingiuntivo non opposto, relativo a mensilità diverse ma al medesimo rapporto.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato nei termini indicati. La Corte richiama la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in un rapporto di durata, la statuizione definitiva su una singola posizione creditoria acquisisce autorità di giudicato esterno nella causa successiva tra le stesse parti, limitatamente alle questioni comuni.
Il principio è precisato con richiamo a Sezioni Unite n. 15896 del 2006: quando due giudizi tra le stesse parti attengono al medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune, premessa logica del dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse. Nello stesso senso sono citate Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 27013 del 2022.
Ne consegue che, se un giudice accerta che le prestazioni rientrano nella branca di accreditamento, nei limiti della capacità operativa e del tetto di spesa, un giudice diverso non può affermare il contrario in relazione allo stesso rapporto. La circostanza che la società creditrice emetta periodicamente fatture non esclude il vincolo del precedente giudicato.
La Corte ribadisce poi che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, essendo assimilato agli elementi normativi e interpretabile secondo l’esegesi delle norme. I relativi errori interpretativi sono sindacabili per violazione di legge, con cognizione piena estesa al riesame degli atti processuali, come affermato da Sezioni Unite n. 24664 del 2007 e da Cass. n. 30838 del 2018.
La corte di merito ha disatteso tali principi, ritenendo il decreto ingiuntivo prodotto inidoneo a spiegare efficacia di giudicato. La sentenza è pertanto cassata in relazione, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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