Società di persone, acquisto della qualità di socio per fatti concludenti (Cass. civ. Sez. III n. 21066 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di persone, la qualità di socio degli eredi del socio defunto può acquistarsi anche per fatti concludenti, mediante accordo inter vivos con i soci superstiti, senza che rilevi la scadenza dei termini previsti dalla clausola statutaria di continuazione. La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le sole controversie di interpretazione ed esecuzione del contratto sociale non comprende le liti che in quel contratto trovano unicamente un presupposto storico. L’obbligazione che il socio assume, anche per i figli, di rimborsare le somme anticipate da un consocio per estinguere i debiti sociali non ha fonte ereditaria, ma solidale, con la conseguenza che il creditore può pretendere l’intero da uno qualsiasi dei condebitori. Non integra omessa pronuncia la decisione che, accogliendo la pretesa, respinga implicitamente l’eccezione non espressamente esaminata.
Il Fatto
Un decreto ingiuntivo intimava alla ricorrente il pagamento di euro 66.000,00 in favore di un consocio, somma che la stessa si era obbligata a versare con scrittura privata a rate mensili. La ricorrente aveva partecipato all’assemblea della società in nome collettivo, anche in rappresentanza dei figli, subentrati nella quota del socio defunto, riconoscendo gli esborsi effettuati dall’ingiungente per pagare i debiti sociali e accettando di corrispondere la quota risultante dalla regolazione dei rapporti dare/avere tra i soci, in vista della liquidazione della società.
Il giudizio di opposizione si concludeva con la revoca del decreto. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’impugnazione del consocio, ritenendo che la ricorrente avesse riconosciuto il debito per sé e per i figli, senza indicare a verbale le modalità di ripartizione, e dovesse quindi rispondere dell’intero importo. La ricorrente propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo e il quarto motivo. Quanto alla competenza arbitrale, la Corte conferma che la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso di devolvere agli arbitri solo le liti che in quel contratto hanno la causa petendi, con esclusione di quelle che vi trovano un mero presupposto storico. La causa petendi, relativa al recupero delle spese accollatesi personalmente da un socio, è estranea al contratto sociale: l’eccezione di incompetenza è stata correttamente rigettata. Il richiamo a Cass. n. 26553/2018 non giova alla ricorrente, perché quella pronuncia conferma la lettura restrittiva della clausola.
Il quarto motivo, incentrato sull’asserita omessa pronuncia in ordine alla legittimazione attiva del consocio, è respinto. Il giudice non deve esaminare espressamente ogni allegazione delle parti; è sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Deve ritenersi implicitamente disatteso ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata. La Corte d’appello ha mostrato di aver respinto l’eccezione accogliendo l’impugnazione, come conferma Cass. n. 23100/2023.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello non ha attribuito la qualità di soci in forza dell’art. 11 dello statuto, ma sulla base di una serie di indizi ritenuti espressivi dell’avvenuto acquisto di detta qualità. La ricorrente non ha colto la ratio decidendi e non l’ha confutata. È qui richiamato il principio di Cass. n. 15686/2020: è valida la clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti la facoltà di continuare la società con gli eredi del socio deceduto; la continuazione non avviene mortis causa, ma in virtù di un accordo inter vivos che può manifestarsi anche per comportamenti concludenti. Ne deriva l’inconferenza della dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ.
Il secondo motivo è infondato. Erra la ricorrente nel qualificare l’obbligazione come ereditaria: i soci avevano convenuto di rimborsare pro quota le somme anticipate dal consocio, e la ricorrente aveva assunto l’obbligo, anche per i figli, nella veste di socia. Poiché l’obbligazione dei tre condebitori era solidale e non parziaria, il creditore ben poteva pretendere l’intero da uno qualsiasi di essi, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ. Anche il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla natura dell’atto, è respinto: la Corte d’appello ha sottolineato la valenza impegnativa dell’atto sottoscritto, rigettando implicitamente l’eccezione.
Nota della Redazione
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