Notifica non documentata e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 27795 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che assuma la notificazione della sentenza impugnata al fine di dimostrare la tempestività del ricorso è tenuto a depositare, a pena di improcedibilità, la relata della notificazione stessa, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Tale onere non è neutralizzato dalla mera disponibilità della relata da parte della Corte, se la parte controricorrente non l’abbia prodotta e non ne sia stata disposta l’acquisizione tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Né rileva il superamento della c.d. prova di resistenza, quando tra la pubblicazione della sentenza e la notificazione del ricorso intercorra un intervallo superiore al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ. La declaratoria di improcedibilità preclude l’esame del merito dei motivi e comporta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Il Fatto

Con contratto registrato, la locatrice concedeva in locazione un immobile destinato ad attività di ristorazione. A partire dall’agosto 2004 si verificavano infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, di proprietà di un terzo. Un provvedimento d’urgenza ordinava al terzo di eseguire i lavori; seguiva una transazione, poi eseguita, con cui il terzo si impegnava a eseguire i lavori e a rimborsare alla locatrice le spese anticipate.

Non cessati gli episodi di scrostamento e caduta di calcinacci, il conduttore proponeva ricorso per ATP, che accertava l’inidoneità dei lavori eseguiti. Conveniva quindi la locatrice chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla riduzione dei canoni ex art. 1578 cod. civ. La locatrice resisteva invocando l’art. 1585 cod. civ. e, con distinto ricorso, domandava la risoluzione per morosità. Il Tribunale di Trani condannava la locatrice alla restituzione di parte dei canoni e il conduttore al pagamento dei canoni non corrisposti, rigettando la domanda di manleva. La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente l’appello incidentale e rigettava quello principale, sul presupposto che le immissioni da immobili vicini integrino molestie di fatto e non vizi della cosa locata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza d’appello con due motivi, entrambi incentrati sulla qualificazione della fattispecie e sulla legittimazione del conduttore ad agire contro il locatore. Sotto il primo profilo sosteneva che le infiltrazioni integrassero vizi della cosa locata ex art. 1578 cod. civ., sotto il secondo invocava l’art. 1454 cod. civ. per l’inadempimento di non scarsa importanza, sotto il terzo deduceva che la transazione del 2005 avrebbe fatto assumere alla locatrice una garanzia verso il conduttore.

La Corte non esamina il merito di tali censure. Rileva che il ricorso è improcedibile per il mancato assolvimento dell’onere di depositare la relata della notificazione della sentenza impugnata, prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’atto asseriva la notificazione della sentenza in una certa data, ma la relata non risultava depositata.

Il giudice di legittimità esclude che la sanzione possa essere evitata dalla disponibilità della relata da parte della Corte: essa non era stata prodotta dalla parte controricorrente né acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Esclude altresì che rilevi il superamento della c.d. prova di resistenza, poiché tra la data di pubblicazione della sentenza impugnata e quella di notificazione del ricorso intercorre un intervallo superiore al termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 10648 del 2017, le Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e Cass. n. 27883 del 2024. Dichiara quindi improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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