Giudicato esterno e revocatoria: onere di certificazione del passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. III n. 25975 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova degli effetti preclusivi e costitutivi che ne derivano, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che essa non è soggetta a impugnazione. La mancata contestazione della controparte sull’affermato passaggio in giudicato non integra ammissione della circostanza. Ne consegue l’inammissibilità della censura di mancato rilievo del giudicato esterno che non sia supportata da tale allegazione.
Il Fatto
La vicenda nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da alcuni confideiussori contro l’atto dispositivo di un bene compiuto da un confideiussore in favore della figlia. L’iniziativa si collega a un pregresso contenzioso di credito/debito tra confideiussori, definito con sentenza della Corte d’appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, rilevando di non poter emettere statuizione di condanna dell’opponente al pagamento dell’eventuale minore somma dovuta.
Il giudizio revocatorio veniva accolto in primo grado, sul rilievo che il credito, ancorché litigioso, fosse tutelabile con l’azione ex art. 2901 cod. civ.. Proposto appello, i ricorrenti deducevano che il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo incidesse negativamente sul titolo dell’azione revocatoria. La Corte d’appello respingeva l’eccezione e confermava l’accoglimento, riconoscendo la residua possibilità di riproporre in separata sede la domanda non decisa, per la minor somma dovuta. Contro questa sentenza ricorrono i soccombenti.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, trattati congiuntamente, investono la statuizione di sussistenza di un’aspettativa di credito a fondamento della revocatoria, sul presupposto che l’omessa impugnativa della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo non costituisca giudicato preclusivo dell’azione revocatoria. Il ricorrente richiama il principio secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto decisivo comune preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., come affermato da Cass. Sez. 3 n. 32370 del 2023.
La Corte non entra nel merito della questione, perché rileva un ostacolo preliminare di ordine probatorio. La sentenza di rinvio prodotta dal solo controricorrente risulta priva dell’attestazione del passaggio in giudicato, né risulta in atti che tale onere sia stato assolto dai ricorrenti. Poiché la questione discussa attiene proprio all’incidenza di quel giudicato sul credito per cui è stata esercitata la revocatoria, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Il passaggio decisivo è di metodo: chi eccepisce il giudicato esterno deve fornire la prova degli effetti preclusivi e costitutivi, non soltanto producendo la sentenza resa in altro procedimento, ma corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che essa non è più soggetta a impugnazione. Non giova la mancata contestazione della controparte: essa non significa ammissione della circostanza, come affermato da Cass. Sez. 1 n. 6868 del 2022 e Cass. Sez. 3 n. 20974 del 2018.
Anche il quarto motivo, svolto in via subordinata e relativo all’omessa acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio sulla capienza del patrimonio rispetto al residuo credito, è dichiarato inammissibile. La CTU è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, con motivazione del diniego anche implicitamente desumibile dal contesto; inoltre la censura non indica il contenuto dell’ordinanza di rigetto né l’onere di reiterazione dell’istanza, risultando priva del requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., secondo Sez. U n. 34469 del 2019. Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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