Revocatoria, cessione in blocco e legittimazione della cessionaria (Cass. civ. Sez. III n. 33284 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione in blocco dei crediti non richiede formule sacramentali ai fini della sua validità, sicché la legittimazione attiva della società cessionaria all’esperimento dell’azione revocatoria può essere riconosciuta in ragione della pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, della dichiarazione della banca cedente e del contenuto dell’estratto autentico notarile afferente alla posizione di sofferenza. L’esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista per l’adempimento di un debito scaduto, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ., integra un’eccezione in senso stretto, presupponendo l’allegazione di fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio; non incorre pertanto nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che non esamini documenti prodotti a sostegno di tale eccezione sollevata per la prima volta in appello e quindi preclusa.

Il Fatto

Una società cessionaria, subentrata in blocco in un portafoglio di crediti deteriorati già facenti capo a una banca, ha convenuto in giudizio due coniugi chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione dell’atto di compravendita della nuda proprietà di un immobile e della contestuale costituzione di un fondo patrimoniale. In via subordinata ha domandato la declaratoria di inefficacia di quegli atti ex art. 2901 cod. civ., perché pregiudizievoli per il proprio credito, nascente da una fideiussione omnibus prestata da uno dei coniugi nell’interesse di una società poi risultata insolvente.

Il primo giudice ha rigettato la domanda di simulazione e accolto l’azione pauliana. La corte distrettuale ha respinto sia l’appello principale sia quello incidentale dei coniugi. Il coniuge ha proposto quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando la legittimazione della cessionaria e l’applicazione dell’esenzione da revocatoria; la moglie ha depositato a sua volta un ricorso con otto motivi.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte rileva che, essendo il ricorso di un coniuge stato depositato per primo, quello notificato dall’altro si converte in ricorso incidentale. I motivi dei due ricorsi, esaminabili congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Quanto alla legittimazione della cessionaria, i ricorrenti si limitano a contestare la cessione del credito richiamando una generica dichiarazione della banca cedente e alcune scritture contabili, senza riportarne il contenuto né precisare se, dove e quando siano state prodotte. Ciò viola l’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., poiché il ricorrente che fonda il ricorso su documenti ha l’onere di trascriverli o riassumerli in modo esaustivo, indicando la fase processuale di produzione e il fascicolo di allegazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30754 del 2018.

La Corte osserva che la cessione di crediti non esige formule particolari ai fini della validità e che il giudice di merito ha riconosciuto la legittimazione in ragione della comunicazione pubblicata in G.U., della dichiarazione della banca cedente e dell’estratto autentico notarile relativo alla posizione a sofferenza. Il richiamo alla dichiarazione della sola cedente attiene a uno soltanto degli elementi valutati, sicché il ricorso sollecita in realtà un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Sui motivi concernenti l’esenzione dalla revocatoria per adempimento di debito scaduto, la Corte ribadisce che si tratta di eccezione in senso stretto, fondata su fatti impeditivi non rilevabili d’ufficio: non incorre quindi in omessa pronuncia il giudice che non esamini documenti prodotti a sostegno di un’eccezione sollevata per la prima volta in appello. Corretta è anche la valutazione della scientia damni del terzo acquirente, desumibile da presunzioni gravi, precise e concordanti da valutarsi unitariamente, restando l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito e non censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il motivo della ricorrente incidentale relativo all’eccezione già dedotta in primo grado è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non indicando l’atto processuale in cui l’eccezione sarebbe stata sollevata. Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e compensazione tra loro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *