Sostituzione alla guida del natante taxi e comunicazione preventiva al Comune (Cass. civ. Sez. II n. 11398 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare del Comune in materia di trasporto pubblico non di linea non deriva esclusivamente dalla delega regionale, ma trova la propria legittimazione direttamente nella Costituzione (artt. 117 e 118), negli artt. 4 e 5 della legge n. 21/1992 e nella legge regionale di attuazione. Ne consegue che l’eventuale mancato adeguamento della legge regionale alla novella dell’art. 10 della legge n. 21/1992 non priva il Comune del potere di disciplinare con Regolamento la sostituzione alla guida dei titolari di licenza taxi. La comunicazione preventiva di sostituzione al Comune è legittima quando la norma regolamentare, come modificata, recepisca la nuova fattispecie ampia introdotta dal legislatore statale, non limitata a ipotesi tassative o a periodi temporanei, e risponde alla finalità di consentire il controllo costante sulla professionalità e moralità dei conducenti.

Il Fatto

Il titolare di una licenza taxi rilasciata dal Comune di Venezia si era fatto sostituire nella conduzione di un natante in servizio taxi senza presentare la comunicazione preventiva di sostituzione all’ufficio competente. La Polizia Municipale aveva emesso ordinanza ingiunzione per la violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale.

Il Giudice di Pace di Venezia aveva annullato l’ingiunzione in accoglimento dell’opposizione. Il Tribunale di Venezia, in riforma, aveva accolto l’appello del Comune. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 10 della legge n. 21/1992, sostenendo che il potere regolamentare comunale sarebbe derivato da una delega regionale mai intervenuta, poiché l’art. 19 della L.R. Veneto n. 63/1993 non era stato adeguato alla novella statale del 2012.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La potestà regolamentare del Comune promana innanzitutto dalla Costituzione (artt. 117 e 118), dagli artt. 4 e 5 della legge n. 21/1992 e dalla legge regionale. Il Regolamento comunale trova quindi diretta legittimazione nelle norme costituzionali e statali, oltre che negli artt. 11 e 12 della L.R. n. 63/1993, a prescindere dall’aggiornamento della legge regionale.

La Corte ha poi verificato la compatibilità tra l’art. 9 del Regolamento comunale e l’art. 10 della legge n. 21/1992 vigente ratione temporis, che consente la sostituzione alla guida da parte di chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti. Il Regolamento, non limitando la sostituzione a un periodo temporaneo né a ipotesi tassative, risulta in linea con la nuova fattispecie normativa più ampia.

Quanto al riferimento all’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, la Corte l’ha giudicato inconferente: tale norma impone all’Amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, con finalità diversa da quella perseguita dal Regolamento comunale.

Con il secondo motivo il ricorrente censurava l’omessa considerazione di fatti decisivi, assumendo l’impossibilità di modificare lo sportello telematico a turno avviato e di farsi sostituire in costanza di turno. Anche tale motivo è stato rigettato: la normativa consente la sostituzione senza ulteriori giustificazioni, purché tempestivamente comunicata all’Amministrazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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