Giudicato esterno sopravvenuto e rilevabilità d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 7130 del 16.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata. L’art. 372 cod. proc. civ. non osta alla produzione in sede di legittimità dei documenti che attestano la sopravvenuta formazione del giudicato, riferendosi ai soli documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel merito. Il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi, fissa la regola del caso concreto e il suo accertamento risponde a un interesse pubblico di eliminazione dell’incertezza, in funzione del ne bis in idem. Il giudicato formatosi tra l’autore e il convenuto è opponibile ai suoi eredi, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio due soggetti davanti al Tribunale, assumendo di essere titolare di una servitù di passaggio su una striscia di terreno a confine tra due particelle, costituita con atto di divisione del 25.2.1958. Chiedeva la cessazione delle molestie — la sosta delle autovetture sulla porzione gravata — e il risarcimento dei danni.
I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva, essendo proprietaria del fondo la loro dante causa, contestavano l’esistenza del diritto reale e sostenevano che quello previsto nell’atto fosse una servitù irregolare. Il Tribunale accoglieva l’actio confessoria servitutis ex art. 1079 cod. civ.; la Corte d’Appello confermava la qualificazione come diritto reale e rigettava solo la domanda risarcitoria. Nel frattempo, un separato giudizio tra la stessa società e la proprietaria si era concluso in secondo grado con il riconoscimento della natura personale del diritto e il rigetto della domanda attorea. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva un giudicato esterno sopravvenuto. La sentenza di appello formatasi nel separato giudizio era passata in giudicato per decorso del termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla riforma, dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata. La proprietaria era nel frattempo deceduta e i ricorrenti, suoi eredi legittimi, potevano opporre quel giudicato alla società.
La Corte dichiara anzitutto ammissibile la produzione in sede di legittimità della sentenza, della certificazione del passaggio in giudicato e dei certificati di morte e di stato di famiglia, perché attestano una formazione del giudicato sopravvenuta alla sentenza impugnata. Richiamando le Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e le successive Cass. n. 1534 del 2018 e Cass. n. 8607 del 2017, ribadisce che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la pronuncia impugnata, non trovando ostacolo nel divieto dell’art. 372 cod. proc. civ. Tale accertamento risponde a un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e all’eliminazione dei giudicati contrastanti.
Nel merito, la Corte esamina direttamente gli atti e non ritiene vincolante la qualificazione del giudizio separato come possessorio. Il riferimento preliminare all’accertamento della titolarità di un diritto reale su cosa altrui, con prospettazione alternativa delle modalità di acquisto, preclude la qualificazione in termini di spoglio del mero possesso. Con il passaggio in giudicato si è quindi formato un accertamento intangibile di infondatezza della actio confessoria servitutis, relativo alla medesima striscia di terreno. L’atto di divisione aveva creato una servitù irregolare, priva di fondi dominanti individuati e di modalità di esercizio specificate.
I ricorrenti, in qualità di eredi, possono opporre il giudicato ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. L’art. 2909 cod. civ. fa stato anche nei loro confronti. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa senza rinvio e dichiara inammissibili le domande per violazione del ne bis in idem. Le spese sono compensate per tutti i gradi, essendosi il giudicato preclusivo formato solo dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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