Ricorso in cassazione inammissibile se procura speciale senza firma della parte (Cass. civ. Sez. I n. 24119 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. La sua invalidità non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., poiché l’art. 365 cod. proc. civ. esige una valida procura speciale a pena di inammissibilità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su procura speciale priva della firma della parte, recante la sola firma digitale del difensore.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Catania, con decreto del 03/07/2024, ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera di un cittadino straniero, disposto dal Questore il 02/07/2024 in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso in pari data dal Prefetto.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decreto, articolando tre motivi. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. La questione approda così davanti alla Corte, che si pronuncia in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per invalidità della procura alle liti, rilevando che il vizio investe un requisito essenziale e preliminare, idoneo ad assorbire l’esame dei motivi di merito.
Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale. Quest’ultima deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo l’art. 83 cod. proc. civ.
Nel caso esaminato risulta prodotta una procura speciale priva della firma del ricorrente, recante soltanto la firma digitale del difensore. Il difetto riguarda dunque un elemento costitutivo dell’atto di conferimento del potere rappresentativo, la cui mancanza incide sulla stessa validità della procura.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui nel giudizio di legittimità l’invalidità della procura alle liti non può essere sanata mediante rinnovazione, come invece previsto in generale dall’art. 182 cod. proc. civ.. La ragione è che l’art. 365 cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso. Il percorso argomentativo si àncora a Cass., Sez. II, sentenza n. 12813 dell’11.05.2023, nonché a Cass., Sez. III, ordinanza n. 27467 del 27.09.2023, a Cass., Sez. VI-5, ordinanza n. 938 del 13.01.2023 e a Cass., Sez. I, ordinanza n. 34867 del 25.11.2022.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese viene assunta, non essendosi gli intimati costituiti con controricorso. La causa è dichiarata esente dal pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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