Travisamento delle prove orali e concorso del creditore ex art. 1227 cod. (Cass. civ. Sez. II n. 19067 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per inadempimento contrattuale nell’ambito di una vendita a catena e di un contratto d’appalto di posa, il travisamento delle prove orali su fatti decisivi integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ove il giudice di merito ponga a fondamento della decisione informazioni probatorie inconciliabili con le risultanze dell’interrogatorio formale e delle testimonianze. Il concorso di colpa del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento configura l’ipotesi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., che non costituisce eccezione in senso proprio ma semplice difesa, esaminabile anche d’ufficio dal giudice, purché siano prospettati gli elementi di fatto dai quali ricavare la colpa concorrente del creditore. La questione resta distinta da quella dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., relativa al solo aggravamento del danno.

Il Fatto

Gli acquirenti di alcuni appartamenti hanno convenuto in giudizio la rivenditrice e la società incaricata della posa delle piastrelle, lamentando che il materiale installato presentava finiture disomogenee. Le piastrelle erano state fornite da una società produttrice, chiamata in causa dalla rivenditrice.

Il Tribunale di Perugia ha condannato la sola rivenditrice al risarcimento e ha accolto la domanda di manleva verso la produttrice, rigettando quella proposta nei confronti della posatrice. La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma, ha affermato la responsabilità solidale della rivenditrice e della posatrice verso gli acquirenti, riconoscendo alla rivenditrice la manleva verso la produttrice solo per metà. La posatrice ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito le altre parti con ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso che il sopravvenuto fallimento di una parte nel giudizio di legittimità determini l’interruzione del processo, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio. Ha poi rigettato l’eccezione di improcedibilità, poiché la relata di notifica, pur non depositata dalla ricorrente, risultava nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dai controricorrenti.

Il primo motivo di ricorso principale è stato rigettato: i vizi di motivazione non raggiungevano la soglia della motivazione apparente, perché dal testo della sentenza risultava la fonte dell’informazione utilizzata dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”.

È stato invece accolto il terzo motivo, che denunciava il travisamento delle risultanze probatorie. La Corte d’appello aveva dato per acquisiti fatti che non trovavano riscontro nelle prove orali, in particolare che gli acquirenti avessero segnalato ai posatori la disomogeneità delle piastrelle e che questi ultimi non avessero eseguito alcun controllo. Tali fatti erano decisivi per affermare la responsabilità della posatrice, in contrasto con le conclusioni del consulente tecnico. La Corte ha fatto applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del fatto probatorio integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte ha poi esaminato unitariamente il motivo di ricorso incidentale della rivenditrice e i due motivi della produttrice, relativi all’eccezione sul concorso di colpa degli acquirenti. Ha affermato che il fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento configura l’ipotesi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., che non è eccezione in senso proprio ma semplice difesa, rilevabile d’ufficio. La Corte d’appello aveva perciò erroneamente qualificato la deduzione come eccezione tardiva ex art. 1227, comma 2, cod. civ.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, perché proceda a nuovo accertamento dei fatti sulla responsabilità della posatrice, epurato dai travisamenti, ed esamini la questione del concorso di colpa degli acquirenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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