Ampliamento coattivo della servitù esige allegazione delle concrete esigenze del fondo (Cass. civ. Sez. II n. 7129 del 16.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ampliamento coattivo della servitù di passaggio ex art. 1051, terzo comma, cod. civ., al pari di quella di spostamento ex art. 1052 cod. civ., presuppone la preesistenza di un passaggio e richiede l’allegazione delle concrete esigenze del fondo dominante che l’ampliamento o lo spostamento intendono soddisfare. Tali esigenze costituiscono elemento costitutivo della fattispecie e non possono essere dedotte per la prima volta in appello, essendo precluse dal divieto di mutatio della causa petendi e dai limiti dell’art. 345 cod. proc. civ.. La domanda di costituzione del passaggio coattivo ex art. 1051, primo e secondo comma, cod. civ. è ontologicamente diversa da quella di ampliamento o trasferimento, con la conseguenza che il giudice che, accertata l’inesistenza della servitù invocata, costituisca d’ufficio il passaggio coattivo incorre nel vizio di ultrapetizione.

Il Fatto

Nel 1995 la proprietaria di un terreno agricolo convenne in giudizio davanti al Pretore i titolari dei fondi confinanti per far accertare l’esatto confine della sua proprietà, contestando i lavori di allargamento di una strada vicinale eseguiti nel 1990. Alcuni convenuti si costituirono, chiesero in via riconvenzionale la costituzione coattiva di servitù di passaggio sulla porzione di fondo che assumevano occupata dalla strada allargata, dichiarandosi disponibili a corrispondere l’indennità, e chiamarono in causa altri comproprietari. La consulenza tecnica accertò che la strada interpoderale, catastalmente larga un metro e cinquanta, era stata ampliata a danno del fondo attoreo.

Il Tribunale respinse la domanda risarcitoria, ordinò la restituzione in pristino e rigettò la riconvenzionale di costituzione della servitù. La Corte d’Appello confermò, rilevando che il fondo degli appellanti non era intercluso, essendo raggiungibile attraverso la strada, e che essi non avevano allegato in primo grado le ragioni dell’insufficienza del passaggio. Proposto ricorso per cassazione con due motivi, le altre parti rimasero intimate.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1063, 1064 e 1362, secondo comma, cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare l’esistenza di un titolo che legittimasse il passaggio sulla porzione eccedente la superficie catastale. La Corte rileva che alla deduzione della preesistenza di una maggiore larghezza non si era accompagnata alcuna domanda riconvenzionale di accertamento o di usucapione, ma soltanto la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria. Il motivo è pertanto inammissibile, perché non si confronta con la motivazione impugnata e segue un percorso argomentativo alternativo.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1051, terzo comma, cod. civ., assumendo di aver tempestivamente allegato le specifiche esigenze del proprio fondo. La Corte osserva che in primo grado era stata proposta riconvenzionale solo per l’ipotesi di interclusione assoluta ex art. 1051, primo comma, cod. civ., e non per l’interclusione parziale degli artt. 1051, terzo comma, e 1052 cod. civ.. Il richiamo alle comparse di costituzione conferma che nessuna concreta esigenza di coltivazione, di conveniente uso o abitativa era stata allegata, esigenza richiesta dalla normativa sull’ampliamento o spostamento della servitù.

La Corte ribadisce che il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, rendendola improponibile in appello quando la diversa causa petendi, impostata su presupposti di fatto non prospettati in primo grado, altera l’oggetto sostanziale dell’azione. Richiama inoltre l’indirizzo secondo cui la domanda di ampliamento ex art. 1051, terzo comma, cod. civ. e quella di costituzione coattiva ex art. 1051, primo e secondo comma, cod. civ. hanno contenuto ed oggetto diversi: la prima presuppone la preesistenza di un passaggio, la seconda è proponibile solo in assenza di un pregresso asservimento.

Ne consegue che le esigenze dedotte soltanto in secondo grado sono rimaste estranee agli accertamenti del giudizio di primo grado e non potevano essere introdotte in appello per i limiti derivanti dall’art. 345 cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla è disposto sulle spese per la mancata costituzione dei contraddittori intimati e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

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