Giudicato esterno sopravvenuto e trasferimento di ramo d’azienda in appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10789 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: in tal caso la sua produzione non incontra il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., riferendosi questo ai soli documenti che potevano essere prodotti nel merito e non a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. Il giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti e sullo stesso oggetto preclude ogni ulteriore questione sul punto e determina la cassazione senza rinvio della statuizione che abbia accertato il diritto in contrasto con esso. La verifica dei presupposti fattuali per l’applicazione del regime dell’art. 2112 cod. civ. costituisce quaestio facti demandata al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, gravando sui lavoratori che intendano invocarne gli effetti l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie traslativa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal subentro di una società nella gestione di un punto vendita destinato alla somministrazione alimentare alla clientela aeroportuale, in esito a una nuova aggiudicazione. Alcuni lavoratori, già dipendenti della società uscente, hanno agito per far accertare il proprio diritto all’assunzione presso la subentrante, invocando il trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 cod. civ. e la disciplina comunitaria di settore.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva respinto i reclami di tre lavoratori e, in accoglimento di quello di un quarto, aveva riconosciuto il suo diritto all’assunzione presso la società subentrante, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso la società subentrante e, successivamente, i lavoratori soccombenti.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi del ricorso dei lavoratori vengono dichiarati inammissibili. Il Collegio rileva che la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità. L’accertamento degli elementi idonei a configurare la fattispecie traslativa è quaestio facti, riservata al giudice del merito, che procede alla selezione delle circostanze concrete e al loro prudente apprezzamento.
I ricorrenti non dimostrano un errore di sussunzione né denunciano l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Essi si limitano a contestare apprezzamenti di merito, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza, che aveva posto un problema di allegazione e prova degli elementi necessari all’applicazione della norma, onere gravante sui lavoratori che intendano avvalersene. Del tutto generico il richiamo alla disciplina comunitaria, subordinato alla ricorrenza dei requisiti legislativi.
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità rispetto all’argomentazione sull’identità di petitum e causa petendi tra la domanda proposta in altro giudizio e quella azionata nel presente. Dalla declaratoria di inammissibilità deriva l’inefficacia, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., del ricorso incidentale della società, notificato oltre il termine breve, non rilevando che sia stato proposto nel rispetto del termine dell’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. La sospensione dei termini disposta durante la pandemia non introduce una sospensione ex lege del processo, ma rende l’atto compiuto meramente improduttivo di effetti riguardo alla prosecuzione del giudizio.
Il terzo motivo del ricorso principale della società, esaminato con priorità per il suo carattere assorbente, è accolto per l’intervenuto giudicato esterno, rappresentato da una sentenza della stessa Corte che aveva respinto le doglianze avverso la decisione di appello che negava il diritto all’assunzione. Il giudicato esterno, tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, preclude ogni ulteriore questione e comporta la cassazione della statuizione impugnata, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Restano assorbiti gli altri motivi.
Nota della Redazione
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