Il PVC richiamato nell’avviso è producibile in appello entro il termine perentorio (Cass. civ. Sez. V n. 10788 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso di accertamento è producibile dall’Amministrazione finanziaria, che non vi abbia provveduto in primo grado, per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del medesimo decreto. La mancata produzione del PVC nel giudizio di primo grado non integra, di per sé, un vizio di motivazione per relationem dell’atto impositivo che lo richiami e ne riproduca i tratti essenziali. Il PVC pone un duplice ordine di questioni: di completezza motivazionale e di assolvimento dell’onere probatorio, che grava sull’Ufficio quale attore in senso sostanziale. La produzione tardiva non è causa di inammissibilità, poiché l’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 riserva tale sanzione ai soli atti ivi indicati.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica era attinta da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione, in esito a verifica, recuperava a tassazione imposte dirette e indirette per un’annualità, contestando lo svolgimento di attività commerciale prevalente in assenza di democraticità e tracciabilità, con decadenza dal regime agevolato. L’atto richiamava per relationem un processo verbale di constatazione.

La contribuente impugnava l’atto e la CTP accoglieva il ricorso, rilevando che il PVC non era stato prodotto da alcuna parte e, in particolare, non dall’Ufficio. L’appello dell’Agenzia era rigettato dalla CTR, che condivideva la motivazione del primo grado. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere i giudici di merito statuito su un vizio motivazionale non dedotto dalla difesa privata, è dichiarato inammissibile. Nel silenzio della sentenza impugnata sulle doglianze di primo grado, il motivo non offre evidenza dell’assenza della censura relativa al vizio motivazionale per difetto di allegazione del PVC.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte riconosce che l’inquadramento della valenza ancipite del PVC rispetto all’avviso che su di esso si basa è, in linea di principio, corretto: il PVC pone anzitutto una questione di completezza motivazionale e di pienezza del contraddittorio, e poi una questione istruttoria.

Sul primo profilo, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui dal mancato deposito del PVC non deriva l’inammissibilità del ricorso, prevista dall’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 per i soli atti ivi indicati, tra cui non compare il PVC richiamato nell’avviso, potendo esso essere prodotto anche in un momento successivo o su impulso del giudice. Richiama inoltre la giurisprudenza per cui, se il PVC è allegato all’atto ma non prodotto, il giudice può disporne l’acquisizione ex art. 22, commi 4 e 5, senza che ciò implichi i poteri di integrazione probatoria ex art. 7, comma 1. Sul secondo profilo, l’Ufficio può motivare per relationem, ma resta attore in senso sostanziale e deve fornire la prova del proprio assunto.

La CTR ha però errato nel ritenere non motivato l’avviso, riproducendo il PVC i tratti essenziali dei fatti costitutivi, non contestati in controricorso. Ha errato altresì nel trascurare che l’Agenzia ha prodotto il PVC in uno all’atto d’appello, assolvendo così all’onere probatorio. Il PVC è producibile anche solo in appello ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio dell’art. 32, comma 1, come precisato dal precedente richiamato. Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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