Competenza territoriale nel pubblico impiego per prestazioni in convenzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21766 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le domande con cui il professionista, già legato alla Regione da convenzioni concluse ai sensi della legge n. 219 del 1981 e poi immesso nei ruoli speciali in base alla legge n. 730 del 1986, chiede di accertare la natura subordinata dell’attività svolta prima della regolarizzazione e l’omesso versamento dei contributi, dipendono dal rapporto di pubblico impiego intercorso con l’ente e vanno proposte, ai sensi dell’art. 413, comma 5, cod. proc. civ., dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore prestava servizio al momento della cessazione del rapporto. Il criterio dell’ufficio di futura adibizione si combina con quello della sede dell’ente presso cui il rapporto era destinato a dispiegare i suoi effetti. In sede di regolamento di competenza sono inammissibili le censure che investono il vizio di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli allegando di avere svolto attività in convenzione ai sensi della legge n. 219 del 1981 presso uffici regionali siti in Napoli, con compiti di verifica di progetti relativi a fabbricati ubicati nel comune di Castellammare di Stabia, e di essere stato poi immesso in ruolo ai sensi della legge n. 730 del 1986. Ha chiesto che fosse accertata la natura subordinata dell’attività svolta di fatto in favore della Regione Campania dal 23 dicembre 1983 al 17 aprile 1990, l’omissione contributiva per il medesimo periodo e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni; in via gradata, la costituzione di una rendita vitalizia e, in ulteriore subordine, l’accertamento dell’inadempimento per violazione dell’art. 19 della l.r. n. 1 del 2007, con risarcimento della perdita di chances di un trattamento pensionistico più favorevole.

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza del 17 settembre 2024, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Campania, indicando quale giudice competente il Tribunale di Avellino, sede presso cui il ricorrente prestava servizio al momento della cessazione del rapporto di impiego. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento di competenza, chiedendo accertarsi la competenza del Tribunale di Napoli.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che la domanda principale attiene all’accertamento di un rapporto di fatto con la pubblica amministrazione con la quale, senza soluzione di continuità, sarebbe poi sorto dall’aprile 1990 un formale rapporto di pubblico impiego. Tutte le istanze correlate dipendono da questa prima richiesta: l’azione riguarda un’attività svolta, o omessa, dall’ente e strettamente connessa al rapporto di impiego con esso intercorso.

Il collegamento emerge dal ricorso introduttivo, ove il lavoratore ha richiamato l’immissione in ruolo ai sensi della legge n. 730 del 1986, la deliberazione della Giunta regionale n. 5282 del 1998 di riconoscimento dell’anzianità pregressa e l’art. 19 della legge Regione Campania n. 1 del 2007, oltre al successivo intervento della legge Regione Campania n. 16 del 2014 sul versamento contributivo a cura dell’amministrazione. Il rilievo del periodo 1983-1990 deriva dalla successiva immissione nei ruoli speciali e dalle correlative decisioni del legislatore e dell’autorità amministrativa regionale.

Sussistono dunque le ragioni che giustificano la previsione del foro della P.A. di cui all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. La Corte richiama il principio per cui, quando la pretesa non è riferibile a un preciso ufficio e non è possibile individuare ex ante l’ufficio di futura adibizione, rileva la sede dell’ente nei cui riguardi la pretesa è esercitata, cui va riferita l’equazione tra luogo del rapporto virtuale e luogo del rapporto reale (Cass., Sez. 6-L, n. 29438 del 10 ottobre 2022). Assume quindi importanza l’ente presso il quale gli effetti del rapporto sono destinati a dispiegarsi: nella specie, la sede di Avellino ove il ricorrente operava al momento del pensionamento.

Il secondo motivo è inammissibile: in sede di regolamento di competenza possono essere contestate soltanto l’affermazione e l’applicazione di principi giuridici, sicché le questioni prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione non sono esaminabili (Cass., Sez. 6-2, n. 6174 del 14 marzo 2018). Il terzo motivo è parimenti inammissibile, avendo il Tribunale affrontato tutte le questioni, mentre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. è stata già ritenuta manifestamente infondata (Cass., Sez. L, n. 5704 del 9 giugno 1998). Anche il quarto motivo è inammissibile, risultando dagli atti che la Regione aveva contestato la competenza con riferimento a tutte le pretese.

Il ricorso è rigettato e la competenza territoriale è dichiarata del Tribunale di Avellino, davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la P.A. svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, con applicazione estesa al regolamento di competenza stante la sua natura impugnatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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