Garanzia della stazione appaltante per le retribuzioni: basta la denuncia del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12415 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per l’operatività della garanzia di pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori da parte del soggetto affidatario di appalto pubblico in caso di ritardo nel pagamento, mediante pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, è sufficiente la denuncia del lavoratore, che non richiede particolari formalità, a fondare l’obbligo di accertamento e attivazione dell’amministrazione appaltante. Tale denuncia non deve necessariamente indicare l’ammontare dell’importo dovuto né contenere esplicita richiesta di pagamento diretto. L’omissione degli accertamenti o dei controlli da parte dell’amministrazione, nonostante la denuncia di ritardo o mancanza del pagamento delle retribuzioni, è fonte di responsabilità risarcitoria della stessa per i crediti retributivi rimasti inadempiuti.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società affidataria di un appalto pubblico di manutenzione e pulizia aree verdi concessa da un Comune, agiva in via monitoria nei confronti del proprio datore di lavoro e del Comune committente, in solido, per il pagamento di retribuzioni non percepite e dell’indennità per congedo parentale. Il lavoratore aveva informato l’amministrazione comunale delle inadempienze retributive del proprio datore di lavoro con missiva del 2016. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune e la Corte d’Appello rigettava l’appello del lavoratore, escludendo l’operatività della garanzia di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, ritenendo inidonea la denuncia del 2016 e configurando requisiti aggiuntivi non previsti dalla norma. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, ritenendolo fondato. La norma, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile unico del procedimento invitasse per iscritto l’inadempiente a provvedere entro quindici giorni; in mancanza di contestazione formale e motivata, la stazione appaltante pagasse direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendole dalle somme dovute all’affidatario.
La Corte censura la lettura della norma proposta dalla Corte territoriale, che aveva posticipato la denuncia di inadempimento a una lettera del legale del lavoratore del 2019, ritenendola comunque inidonea perché il lavoratore non era più addetto all’appalto e non vi erano più debiti dell’ente verso l’appaltatore. Tale interpretazione, ad avviso della Cassazione, svuota la garanzia di legge e la rende inoperativa sulla base di circostanze verificatesi ex post. Il meccanismo di attivazione dell’amministrazione appaltante opera anche in corso d’opera, durante l’esecuzione del contratto di appalto, non essendo prevista un’azione diretta o una responsabilità successiva.
La Corte chiarisce che la norma non richiede che la denuncia del lavoratore indichi l’ammontare dell’importo da pagare o contenga esplicita richiesta di pagamento diretto. È sufficiente la segnalazione del “ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale”, che impone all’amministrazione l’obbligo di procedere ai dovuti accertamenti e di esigere la regolarizzazione retributiva, e, in caso, il pagamento diretto all’esito del contraddittorio con l’appaltatore. L’omissione di tali adempimenti, nonostante la denuncia, configura una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per i crediti retributivi rimasti inadempiuti.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbe il primo, il secondo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per il riesame nel merito e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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