Giudicato sull’illegittimità dell’atto e divieto di accertamento indiretto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21928 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte pubblica che abbia limitato l’impugnazione al solo capo risarcitorio, senza estendere il gravame al capo che ha accertato l’illegittimità dell’atto e senza integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario già parte in primo grado, non può poi pretendere in sede di legittimità un accertamento indiretto della legittimità dell’atto medesimo. Una volta che la sentenza di primo grado sia divenuta inoppugnabile sul punto, l’efficacia di giudicato preclude la rivalutazione della questione. È inoltre inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti la Corte a un nuovo accertamento dei fatti o a sindacare la liquidazione equitativa del danno, se motivata.
Il Fatto
Un funzionario giudiziario, già assegnato a una cancelleria di sezione civile, ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente dell’ufficio, all’esito di un interpello andato deserto, gli aveva affidato la direzione di un gruppo di lavoro nell’ambito del settore penale, riducendo di un giorno l’affiancamento in atto presso la segreteria dell’ufficio di presidenza.
Il ricorso cautelare è stato rigettato, ma il reclamo è stato accolto dal Tribunale di Reggio Calabria. Nel conseguente giudizio di merito il Tribunale ha confermato l’illegittimità dell’atto, riconoscendo il danno non patrimoniale. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello dell’amministrazione, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione ha dedotto la violazione dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere coperta da giudicato la questione dell’illegittimità del provvedimento dirigenziale, residuando ormai solo il profilo risarcitorio.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che è stata la stessa amministrazione ad affermare di avere investito il gravame unicamente per ottenere la riforma della condanna risarcitoria. Proprio questa scelta processuale ha delimitato l’oggetto del contendere al solo capo risarcitorio, con la conseguenza che il capo relativo all’accertamento dell’illegittimità dell’atto è divenuto inoppugnabile.
Il percorso argomentativo si fonda su un duplice rilievo. Da un lato, ove l’amministrazione avesse inteso contestare anche la legittimità dell’atto, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto già litisconsorte necessario in primo grado, destinatario dell’esito sfavorevole dell’atto impugnato. Dall’altro, proprio il rifiuto di quella integrazione conferma che oggetto del contendere non era più l’accertamento di illegittimità.
Ne deriva il principio che l’amministrazione non può rinunciare ad accertare direttamente la legittimità dell’atto per poi perseguire lo stesso risultato in via indiretta, in sede di legittimità, quando su quel capo si è formato il giudicato con efficacia anche verso il terzo.
Con il secondo motivo l’amministrazione ha prospettato la violazione degli artt. 1218, 1223, 2087 e 2697 c.c., censurando l’individuazione del fatto causale del danno e la liquidazione operata dal primo giudice. La Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile, perché nella sostanza si chiedeva un nuovo accertamento dei fatti, precluso in sede di legittimità. La decisione risulta motivata sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, non contestata dalle parti, e la determinazione equitativa del risarcimento, ove motivata, non è sindacabile.
Dichiarati inammissibili i due motivi del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Nota della Redazione
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