Graduatorie concorsuali non fungibili se le prove d’esame sono diverse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9836 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti unilaterali della pubblica amministrazione, tra cui l’avviso di gara, è attività riservata al giudice del merito. In sede di legittimità essa è sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., applicabili in forza del rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ. Il ricorrente non può limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito, dovendo individuare le norme asseritamente violate e spiegare come il giudice se ne sia discostato. Costituisce questione di merito valutare il grado di chiarezza della clausola, sicché la graduatoria di un concorso non è fungibile con quella di una procedura successiva quando le prove d’esame siano diverse e le conoscenze richieste non omogenee.
Il Fatto
La ricorrente, risultata idonea non vincitrice di un concorso pubblico per esami bandito da una università per il reclutamento di personale di categoria C, agisce per accertare il proprio diritto all’assunzione. Chiede di essere assunta in luogo dei candidati inclusi nelle graduatorie di successive procedure concorsuali, espletate dal medesimo ateneo per personale di area amministrativa e categoria C, assunti per scorrimento con priorità rispetto alla graduatoria in cui essa era inserita.
Domanda il riconoscimento, dal primo scorrimento, dell’anzianità di servizio, della posizione contributiva e delle retribuzioni maturate. Il Tribunale di Cosenza rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro conferma la decisione: lo scorrimento previsto dal bando era limitato alle esigenze del Dipartimento per cui la procedura era stata indetta, circostanza rimasta sfornita di allegazione; dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede poteva scaturire al più una pretesa risarcitoria, mai azionata. Propone ricorso per cassazione la candidata con tre motivi; resiste l’università con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte prende le mosse dal secondo motivo, per la sua priorità logica e giuridica. Da esso deriva l’autonoma rilevanza delle graduatorie approvate in esito alle distinte e successive procedure selettive. La censura è però inammissibile: la ricorrente si limita a opporre una propria lettura del bando a quella accolta dalla Corte territoriale, fondata sul dato fattuale, non contestato specificamente, della diversità delle prove di esame.
Da tale diversità il giudice di merito fa discendere, in modo plausibile, la specificità e la non fungibilità delle conoscenze e del bagaglio professionale richiesti da ciascuna procedura. L’interpretazione degli atti unilaterali resta riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica, senza che il ricorso possa prospettare una mera interpretazione difforme.
Il Collegio richiama un proprio consolidato orientamento, ribadendo che il ricorrente deve individuare le norme violate e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 6594/2018; Cass. n. 15350/2017).
La Corte aggiunge, e ribadisce in questa sede, che costituisce questione di merito valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale ai fini dell’impiego articolato dei criteri ermeneutici, compreso il comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 32231/2021; Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014). Il ricorrente non può denunciare la sola erroneità di tale giudizio né contrapporre l’interpretazione disattesa (Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 27136/2017).
Il secondo motivo è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento degli altri che presuppongono la validità dell’interpretazione proposta dalla ricorrente. Le spese non vengono liquidate per non essere l’università ritualmente rappresentata: il deposito telematico della procura speciale è avvenuto solo l’11 dicembre 2023, oltre il termine di cui all’art. 370, comma 4, cod. proc. civ. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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