Notifica dell’avviso di accertamento all’erede del liquidatore di s.a.s. cancellata (Cass. civ. Sez. V n. 21929 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione dal registro delle imprese della società di persone, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 opera sul piano sostanziale e comporta che, entro il quinquennio, il destinatario degli atti di accertamento, contenzioso e riscossione resti la società, la quale, per fictio iuris in ambito fiscale, sopravvive finanche alla cancellazione. Ne consegue che è nulla la notifica dell’avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore deceduto, poiché la morte di costui non determina alcun automatismo traslativo in capo ai successori della rappresentanza dell’ente, né li abilita a ricevere in supplenza atti impositivi riferiti alla società.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una contribuente, nella qualità di erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., un avviso di accertamento per riprese IVA, interessi e sanzioni relativi all’anno di imposta 2013, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione della società.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Napoli, che dichiarava il ricorso inammissibile. La C.T.R. della Campania, in accoglimento dell’appello della contribuente e rigetto di quello incidentale dell’Ufficio, riteneva l’avviso viziato sul piano motivazionale, per difetto di allegazione degli esiti della verifica svolta presso un terzo e delle fatture ivi reperite. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la contribuente resisteva con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente i due motivi del ricorso incidentale, suscettibili di trattazione unitaria per identità di questioni. Essi investono la validità della notifica dell’atto impositivo eseguita nei confronti dell’erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore.

Il Collegio ricostruisce i fatti incontroversi: la s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2015; l’avviso è stato emesso e notificato nel 2018; al momento della notifica era già avvenuta la morte del socio accomandatario e liquidatore. Trova quindi applicazione l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, norma già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.

Secondo la Corte, il differimento opera su un piano sostanziale e non procedurale e implica che il liquidatore conservi i poteri di rappresentanza della società, con la conseguenza che i soci sono privi di legittimazione. L’ente, per fictio iuris, non si estingue nei confronti dell’erario entro il quinquennio e rimane il destinatario necessario della notifica.

Nella specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto notificare l’atto presso il domicilio fiscale della società ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, restando ferma la facoltà alternativa, prevista dall’art. 145, comma 1, cod. proc. civ., di eseguire la notifica direttamente alla persona fisica che rappresenta l’ente.

La morte del socio accomandatario e liquidatore non determinava alcun subentro automatico degli eredi nella rappresentanza dell’ente né conferiva loro capacità processuale rispetto agli atti impositivi della società. La notifica, diretta a un soggetto estraneo alla sfera giuridica dell’ente, è pertanto nulla e inidonea a raggiungere il proprio scopo.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso, annullando l’atto impositivo. Le spese del giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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