Giudicato e illegittimità costituzionale precludono la perequazione retributiva regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5518 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una domanda di perequazione della retribuzione individuale di anzianità, fondata su disposizione regionale dichiarata costituzionalmente illegittima, preclude l’accoglimento di ogni ulteriore pretesa che su quella stessa disposizione si fondi. La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma attributiva di vantaggi economici non lascia sopravvivere un diritto soggettivo perfetto in capo al dipendente per i rapporti costituitisi anteriormente, ove quel diritto non sia mai stato riconosciuto né dall’amministrazione né in sede giudiziaria in via definitiva. Non è configurabile un legittimo affidamento sulla spettanza del trattamento quando la norma non sia mai stata applicata e le somme non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore.

Il Fatto

Una dipendente di ruolo della Regione Abruzzo, inquadrata in categoria D, aveva chiesto l’adeguamento della propria retribuzione di anzianità sulla base di una disposizione regionale introdotta da una legge del 2005 e poi modificata da una legge del 2008. La domanda, accolta in primo grado e confermata in appello, era stata respinta dalla Corte di cassazione, dopo che la Corte costituzionale n. 211 del 2014 aveva dichiarato illegittima la norma posta a fondamento della pretesa.

La lavoratrice ha quindi proposto un nuovo ricorso al giudice del lavoro, poi riassunto davanti al tribunale competente, chiedendo la condanna dell’amministrazione regionale al pagamento delle somme. Il ricorso è stato rigettato; la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello principale e accolto quello incidentale dell’amministrazione sulle spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Regione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, con i quali la ricorrente sostiene che le disposizioni dichiarate incostituzionali non sarebbero automaticamente espunte dall’ordinamento e continuerebbero a produrre effetti per i rapporti sorti prima della pronuncia. Il criterio di perequazione avrebbe inciso sulla retribuzione, divenendo elemento della stessa e quindi diritto soggettivo patrimoniale perfetto. La ricorrente prospetta altresì una lesione del legittimo affidamento e un difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Le doglianze sono inammissibili. La Corte richiama la propria sentenza n. 19671 del 1° ottobre 2015, con cui, in una precedente causa riguardante la stessa ricorrente, ha cassato la decisione di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di perequazione fondata sulle medesime disposizioni regionali. In quella sede, richiamando il precedente conforme Cass. Sez. L n. 26320 del 15 dicembre 2014, si è affermato che la Corte costituzionale n. 211 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per invasione della materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Da ciò consegue che il giudicato formatosi nel 2015 preclude l’accoglimento di ogni domanda fondata su quella norma. Non può quindi ritenersi radicato in capo alla lavoratrice un diritto soggettivo perfetto, nemmeno per il periodo antecedente alla pronuncia costituzionale, poiché quel diritto non era mai stato riconosciuto né dall’amministrazione né in via giudiziaria definitiva. La Corte esclude che la disposizione avesse solo codificato un principio preesistente, osservando che la ricorrente non ne ha indicato alcun fondamento normativo.

Quanto al comma successivo della medesima legge regionale, la Corte lo ritiene privo di valore autonomo, perché strumentale alla disposizione dichiarata illegittima. La motivazione della sentenza impugnata è giudicata adeguata, avendo esaminato tutti i fatti rilevanti. Sul versante dell’affidamento, la Corte rileva che l’amministrazione non aveva mai applicato la norma, sicché le somme non erano mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice e non poteva ingenerarsi alcuna aspettativa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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