Inammissibile il ricorso che non aggredisce specificamente la ratio decidendi sull’onere probatorio della prova delle mansioni superiori nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5840 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il motivo con cui si contesta l’omessa o erronea valutazione delle mansioni svolte dal lavoratore pubblico, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, è inammissibile laddove non aggredisca specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sul mancato assolvimento dell’onere della prova. L’accertamento in concreto delle mansioni effettivamente espletate costituisce valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è il motivo con cui si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda, qualora non si faccia riferimento alla nullità della decisione ex art. 112 c.p.c., limitandosi ad argomentare sulla violazione di legge.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, proponeva opposizione allo stato passivo, chiedendo l’ammissione al passivo di somme a titolo di differenze retributive per lo svolgimento, sin dalla prima assunzione, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A, posizione economica “A2”, di inquadramento formale. Tali mansioni, secondo il ricorrente, erano riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di autista-soccorritore di cui all’art. 12, comma 1, CCNL Comparto Enti pubblici non economici 2006/2009. Il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione, ritenendo non fornita la prova dello svolgimento di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili. Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 6 CCNL 2006/2009 e 12 del CCNI, la Corte ha rilevato che esso non aggredisce specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato. Il giudice del merito aveva infatti basato il proprio convincimento non su una erronea interpretazione della disciplina contrattuale, ma sulla mancata dimostrazione, da parte del lavoratore, dell’effettivo svolgimento delle mansioni di autista-soccorritore. La contestazione dell’accertamento in concreto delle mansioni svolte, intervenendo sulla valutazione del materiale istruttorio, è rimessa al giudice del merito e risulta pertanto insindacabile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha poi richiamato il proprio consolidato orientamento in materia di declaratorie contrattuali, evidenziando il differenziale tra l’Area A e l’Area B del comparto. In particolare, è stato ribadito che l’autista-soccorritore non svolge attività di supporto meramente strumentale, ma è inserito nel processo produttivo tipico dell’attività sanitaria, seguendo direttive di massima e partecipando attivamente al processo stesso. Tale richiamo, tuttavia, non ha comportato l’accoglimento del ricorso, in quanto il Tribunale non si era discostato da tale principio, avendo fondato il rigetto esclusivamente sul mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione al passivo delle spese legali di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c. né eccepito la nullità del decreto per omessa pronuncia, limitandosi a dolersi di un vizio di omesso esame. Tale impostazione contrasta con il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui è necessario che il motivo faccia inequivocabile riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione, non essendo sufficiente argomentare sulla violazione di legge o sulla motivazione omessa o insufficiente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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Nota della Redazione
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