Giurisdizione e giudicato implicito: il difetto va eccepito con appello incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2751 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice solo fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato, esplicito o implicito. Se il giudice di primo grado ha deciso il merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, la parte risultata vittoriosa nel merito ma soccombente su tale eccezione deve impugnare la relativa statuizione con appello incidentale. La mera riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. non impedisce il consolidamento del giudicato. È pertanto illegittima, per violazione di regole processuali, la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice di appello che abbia rilevato d’ufficio un difetto ormai coperto dal giudicato interno.
Il Fatto
Un professionista aveva ottenuto, nel giugno 2006, il conferimento di un incarico quinquennale di componente del collegio dei revisori contabili di una fondazione previdenziale privata. Nel novembre 2006 l’incarico veniva revocato. Il revisore agiva in giudizio davanti al giudice ordinario per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della revoca, il ripristino dell’incarico e il risarcimento del danno, anche da mancato guadagno.
Il Tribunale rigettava il ricorso nel merito senza declinare la giurisdizione. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione, qualificando l’atto di designazione e revoca come espressione di un potere pubblicistico e la posizione del revisore come interesse legittimo. Il revisore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione di giurisdizione muovendo dal primo motivo, che ritiene fondato per una ragione diversa da quella prospettata dal ricorrente. Il giudice di legittimità può qualificare giuridicamente i fatti accertati nel merito anche su argomenti non dedotti dalle parti, con il solo limite dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il punto decisivo è il giudicato interno formatosi sulla giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale, pronunciando sul merito e rigettando la domanda, aveva affermato implicitamente la propria giurisdizione. I convenuti, vittoriosi nel merito, avrebbero dovuto impugnare quel capo con appello incidentale per evitare il consolidamento del giudicato.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 24150 del 25/10/2013: la sola prospettazione della questione di giurisdizione consente di accertare il consolidamento del potere in capo al giudice ordinario per effetto del giudicato implicito, senza necessità di statuire sulla cogenza del riparto. La pronuncia che rimuove la declinatoria trova così fondamento nella violazione di regole processuali, non delle regole sul riparto dei poteri.
Nel solco di Cass. Sez. V n. 25493 del 10/10/2019 e di Cass. Sez. Un. n. 22091 del 24/07/2023, costituisce ostacolo all’accertamento del giudicato solo la pronuncia di secondo grado che decida espressamente sull’esistenza del giudicato stesso. La parte vittoriosa nel merito ma soccombente sull’eccezione di rito non può limitarsi a riproporla ex art. 346 cod. proc. civ., poiché il silenzio del giudice sull’eccezione integra un error in procedendo, da denunciare con appello incidentale.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, davanti alla quale è demandata anche la regolamentazione delle spese di legittimità, ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nota della Redazione
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