Opposizione esecutiva tardiva al giudice della cognizione è nulla e insanabile (Cass. civ. Sez. III n. 14158 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione esecutiva in senso stretto è un giudizio unitario a bifasicità necessaria: alla fase sommaria, obbligatoria, davanti al giudice dell’esecuzione segue la fase di merito davanti al giudice della cognizione. L’atto introduttivo che, per forma, destinatario o mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione, non sia rivolto al giudice dell’esecuzione è nullo ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., perché difforme dal modello legale. Il vizio è sanabile per raggiungimento dello scopo solo se l’atto è trasmesso al giudice dell’esecuzione in tempo utile per il suo tempestivo esame. Nell’esecuzione per rilascio, chiusasi con l’immissione del creditore nel possesso, l’opposizione all’esecuzione proposta dopo tale momento è inammissibile per tardività e la trasmigrazione del fascicolo non consente alcuna sanatoria.
Il Fatto
Il giorno 25 agosto 2022 l’ufficiale giudiziario immise il creditore nel possesso di immobili nell’ambito di una procedura di esecuzione per rilascio, in danno di una società agricola in accomandita semplice. Con ricorso depositato il 2 settembre 2022 la società esecutata propose opposizione, chiedendo la nullità del verbale di immissione in possesso, sull’assunto dell’anteriore sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Il giudice della cognizione dichiarò l’opposizione inammissibile, perché introdotta senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, già pendente. Esclusa ogni sanatoria per trasmigrazione, per la tardività dell’opposizione, la società ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che imputano al giudice di merito la nullità della sentenza e del procedimento per aver ritenuto l’atto diretto al giudice della cognizione e per aver ascritto alla cancelleria l’errore di iscrizione al ruolo. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sulla struttura bifasica necessaria delle opposizioni esecutive: il modus ingrediendi tipico è il ricorso indirizzato direttamente al giudice dell’esecuzione e depositato nel fascicolo del processo già pendente.
In particolare, la sentenza n. 25170 del 2018, costantemente confermata, ha precisato che l’atto introduttivo non rispetta il modello legale se ha forma diversa dal ricorso, se la domanda è rivolta genericamente all’ufficio giudiziario o al giudice del merito, o se è iscritta direttamente nel ruolo contenzioso ordinario. In tali ipotesi il vizio formale determina la nullità ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., perché l’atto non è idoneo a raggiungere il suo scopo.
La Corte riscontra che il giudice di merito ha fondato la valutazione su plurimi elementi: la generica direzione dell’atto al tribunale, l’assenza di domanda rivolta al giudice dell’esecuzione e il mancato inserimento nel fascicolo dell’esecuzione per rilascio. L’assunto della corretta iscrizione al ruolo esecutivo è smentito dagli atti, dai quali risulta che fu l’opponente a richiedere l’iscrizione al ruolo delle cause ordinarie. Il deposito nel fascicolo esecutivo fu quindi omesso.
Il terzo motivo, che deduce l’erronea qualificazione come opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile perché non muove alcuna critica all’argomento dell’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione. La Corte osserva che il sistema dei rimedi esecutivi è chiuso e tipico: non è configurabile una actio nullitatis rispetto al processo esecutivo, dovendosi usare le sole opposizioni previste dal codice.
Il vizio dell’opposizione proposta al giudice della cognizione ammette sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma solo se il giudice dell’esecuzione è posto in condizione di esaminare tempestivamente l’atto. Poiché l’esecuzione per rilascio si chiude con l’immissione del creditore nel possesso, l’opposizione all’esecuzione proposta dopo tale momento è inammissibile per tardività: la trasmigrazione non consentirebbe il tempestivo esame, residuando solo l’opposizione formale entro venti giorni. Il ricorso è rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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