Giudicato implicito e mutatio libelli nel giudizio di appello sulla servitù (Cass. civ. Sez. II n. 21816 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato implicito, il giudicato non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di autonoma efficacia decisoria. L’appello motivato con riguardo anche a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla, anche quanto agli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame. Non ogni affermazione con cui il giudice secerne il materiale probatorio e costruisce l’edificio decisorio assume qualità di giudicato. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma deve essere portata ad emersione mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il Fatto
Le attrici in primo grado convennero la proprietaria dell’appartamento sovrastante per far accertare l’esistenza di una servitù di canna fumaria acquisita per destinazione del padre di famiglia, con condanna della convenuta a cessare dagli impedimenti e al ripristino. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’impugnazione, riconobbe la servitù e condannò l’appellata al ripristino del condotto. La soccombente propose ricorso per cassazione articolato in otto motivi, incentrati in gran parte sulla nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e dell’effetto devolutivo dell’appello.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciavano nullità per violazione di plurime norme processuali e sostanziali e prospettavano un giudicato interno formatosi sull’oggetto della domanda e una mutatio libelli dell’atto d’appello. La Corte ha respinto la censura per difetto di specificità dei motivi, richiamando il principio per cui l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa.
Nel merito, la Corte ha escluso la formazione di alcun giudicato implicito. L’impugnazione aveva investito nel suo complesso la decisione di primo grado, sicché non era ravvisabile una autonoma statuizione minima divenuta irrevocabile. Il ricorso, si legge, mostra una visione esasperata del concetto di giudicato, che non si estende a ogni affermazione della sentenza. Quanto alla mutatio libelli, la domanda era rimasta la stessa: riduzione in pristino della canna fumaria su una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
La Corte ha poi ribadito che la dedotta violazione di legge non può tradursi in un riesame del merito. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di una errata ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggiore forza di convincimento a talune prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Sul quinto motivo, relativo all’acquisizione documentale del c.t.u., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022: il consulente, nei limiti delle indagini e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, non applicandosi a lui le preclusioni istruttorie delle parti, salvo che non siano diretti a provare i fatti principali. Sul settimo motivo, la Corte ha applicato le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: l’omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della discussione, e la sua decisività. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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