Compensazione impropria rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello (Cass. civ. Sez. II n. 21814 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, una volta rimodulata l’imputazione di un pagamento in ragione dell’accertata insussistenza di un rapporto professionale autonomo, può operare d’ufficio la compensazione impropria tra debiti e crediti reciproci delle parti, quando gli stessi abbiano origine in un medesimo rapporto. Tale verifica delle poste attive e passive non integra ultra petizione e non richiede la riproposizione in appello della domanda di compensazione, fondandosi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. Sul piano probatorio, chi deduce l’esistenza di un contratto di prestazione professionale quale fatto modificativo della pretesa avversaria assume il relativo onere di prova.

Il Fatto

Una società ingiungeva a una committente il pagamento del residuo prezzo di lavori di ristrutturazione. La destinataria proponeva opposizione, assumendo di aver versato alla società e al suo amministratore unico due assegni non fatturati, e chiedeva la chiamata in causa del professionista, nonché il risarcimento dei danni per l’esecuzione imperfetta delle opere.

Il Tribunale ravvisava due rapporti autonomi: un appalto con la società e un contratto d’opera intellettuale con il suo amministratore, imputando a quest’ultimo gli assegni. La Corte d’Appello, in parziale riforma, escludeva il rapporto professionale autonomo e imputava la somma alla società, operando una compensazione impropria. La società e l’amministratore ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente, perché entrambi censurano il medesimo passaggio: escluso il rapporto con il professionista, il pagamento veniva imputato al credito della società, con successiva compensazione impropria.

La Corte rileva che il giudice di seconde cure ha ricostruito la scansione processuale e rivalutato il compendio probatorio, pervenendo a conclusione opposta a quella del primo giudice, ossia all’inesistenza di un rapporto professionale autonomo. La motivazione è scevra da incongruenze logico-giuridiche e quindi insindacabile in sede di legittimità. Da ciò consegue la diversa imputazione del pagamento in favore della società.

Effettuata questa diversa imputazione, rientra nei poteri del giudice d’appello operare d’ufficio la compensazione impropria tra i debiti e crediti reciproci, quando aventi origine in uno stesso rapporto. L’operazione costituisce una verifica delle reciproche poste attive e passive, non richiede la riproposizione in appello della domanda di compensazione e non integra ultra petizione, poiché si fonda su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. Sul punto la Corte richiama le proprie Sez. II n. 6700 del 13.03.2024 e Sez. I n. 33872 del 17.11.2022.

Quanto agli oneri di prova, il convenuto che deduce l’esistenza di un contratto di prestazione professionale, come fatto modificativo della pretesa dell’opponente, deve dimostrare il proprio credito, provando il conferimento dell’incarico e il suo effettivo espletamento. La censura è quindi priva di pregio.

Il ricorso è infine rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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