Supersocietà di fatto, prova dei presupposti e abuso dello schermo societario (Cass. civ. Sez. I n. 204 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La supersocietà di fatto tra una o più persone fisiche e una o più società di capitali può configurarsi anche quando queste ultime siano state utilizzate, in concreto, come schermo per lo svolgimento dell’attività d’impresa di chi le controlla. L’abuso della società da parte del socio non vale, di per sé, a escludere il vincolo societario di fatto, ben potendo subentrare all’originaria affectio una sua evoluzione in termini di illecita direzione e controllo. Il giudice di merito deve accertare i fatti costitutivi indicati dall’art. 2247 c.c. — esercizio in comune dell’attività economica, fondo comune formato dagli apporti, partecipazione programmata ai risultati — senza arrestarsi a qualificazioni alternative quali l’amministrazione di fatto o la holding di fatto.

Il Fatto

A seguito del fallimento di una società a responsabilità limitata, il tribunale aveva dichiarato, in estensione, il fallimento di una società di fatto tra la società fallita e il titolare di un’impresa individuale, concedente in affitto di rami d’azienda, nonché dei relativi soci illimitatamente responsabili, tra cui una seconda società a responsabilità limitata.

La corte d’appello, in riforma, aveva revocato i fallimenti estesi. Pur dando atto della ingerenza gestoria del titolare dell’impresa individuale e della confusione contabile e patrimoniale, aveva escluso la prova della società di fatto, ravvisando semmai un’amministrazione di fatto o una holding di fatto. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri. Il percorso muove dalla riforma del diritto societario, che ha ammesso la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone: gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp. att. c.c., insieme all’art. 147, comma 1°, l.fall., consentono che una supersocietà di fatto annoveri tra i soci illimitatamente responsabili anche società di capitali. In coerenza, l’art. 147, comma 5°, l.fall. riceve interpretazione estensiva, come confermato dall’art. 256, comma 5, c.c.i. e dalla Corte cost. n. 255/2017, che ha ritenuto contrario all’art. 3 Cost. limitarne l’applicazione al solo fallimento dell’imprenditore individuale.

La Corte richiama un orientamento consolidato: Cass. n. 10507 del 2016, Cass. n. 12120 del 2016, Cass. n. 1095 del 2016, Cass. n. 7903 del 2020, Cass. n. 4712 del 2021 e Cass. n. 20552 del 2022. Da tali precedenti emerge il rischio di aggiramento delle azioni di responsabilità degli artt. 2476 e 2497 c.c. attraverso lo strumento dell’estensione: di qui l’esigenza di prova rigorosa dell’affectio e dei presupposti costitutivi.

Il punto nodale è che l’abuso della società da parte di chi la controlla, per lo più indice di una holding, non esclude di per sé il rapporto societario di fatto. All’originaria affectio può subentrare, per modifica degli accordi o per loro effetto (art. 2497-septies c.c.), una condotta di abuso sulla società, senza che ciò renda invalido l’atto o inefficace l’attività di fatto svolta, in forza del principio di effettività.

La corte d’appello, pur avendo accertato fatti rilevanti — stessa attività d’impresa, comunanza di locali, insegne e utenze, commistione di beni, apporti dei compartecipi — ha omesso l’esame effettivo dei fatti costitutivi previsti dall’art. 2247 c.c. e dall’art. 147, comma 5°, l.fall.: conferimento in fondo comune, ricaduta dei risultati patrimoniali su tutti i partecipi, eventuale partecipazione ai risultati in misura difforme dagli apporti. Da qui la falsa applicazione delle norme e la cassazione con rinvio alla corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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