Rimborso delle misure di accoglienza al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 4842 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente impugni il provvedimento prefettizio che ingiunge il rimborso dei costi delle misure di accoglienza indebitamente fruite, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa prevista dall’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 riguarda il ricorso avverso il provvedimento di revoca o riduzione delle misure, non l’atto restitutorio. L’intimazione di pagamento non trova la propria fonte genetica nell’adozione del provvedimento discrezionale di revoca, sicché la controversia si risolve nell’accertamento di un diritto di credito. Resta estranea al thema decidendum ogni valutazione discrezionale dell’amministrazione, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, richiedente la protezione internazionale e ammesso alle misure di accoglienza in un centro, ha impugnato davanti al TAR Toscana il provvedimento con cui la Prefettura gli ha ingiunto il pagamento di una somma a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione per le misure di cui avrebbe indebitamente usufruito in tre anni, per aver percepito redditi da lavoro superiori all’importo annuo dell’assegno sociale senza comunicarlo.

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando la posizione dedotta in giudizio come diritto soggettivo e la causa come accertamento di un rapporto creditorio. Riassunta la causa davanti al Tribunale ordinario di Genova, questo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione amministrativa ratione actus, poiché il credito non avrebbe titolo autonomo se non nella revoca dell’ammissione al trattamento.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dall’oggetto della domanda: la decisione sulla giurisdizione impone di ricostruire il rapporto tra le parti e di esaminare direttamente gli atti e le risultanze processuali. Il petitum dell’azione riassunta è l’annullamento del provvedimento prefettizio che ingiunge il pagamento della somma, con i relativi atti presupposti e connessi.

La disciplina del procedimento di revoca delle misure di accoglienza dettata dall’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 attua l’art. 20, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/33/UE, che consente di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza in caso di rischio di abuso del sistema. Il procedimento esige le garanzie di partecipazione del richiedente e una valutazione di proporzionalità, trattandosi di incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno.

Poiché il provvedimento di revoca si fonda non sulla mera verifica di condizioni predeterminate, ma su valutazioni discrezionali di interesse pubblico e su un obbligo istruttorio e motivazionale, si spiega l’attribuzione al TAR della giurisdizione sul ricorso avverso tale provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5. Il sesto comma dell’art. 23 aggiunge che, nell’ipotesi di revoca per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti, il richiedente è tenuto a rimborsare i costi delle misure indebitamente fruite.

Nella specie, però, l’azione contesta soltanto il provvedimento restitutorio, non i presupposti legittimanti un formale provvedimento di revoca, che atterrebbe al momento autoritativo del rapporto. L’intimazione di pagamento non trova nell’adozione di quel provvedimento discrezionale la propria fonte genetica. Il ricorrente deduce anzi il mancato compiuto esercizio dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione: non è in questione alcuna valutazione discrezionale cui sia condizionata la pretesa restitutoria, ma unicamente l’accertamento del diritto alla ripetizione dei costi delle misure asseritamente erogate in modo indebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *