Giudicato interno e appello incidentale del fideiussore soccombente (Cass. civ. Sez. III n. 14710 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte rimasta parzialmente soccombente in primo grado in relazione a una domanda o a un’eccezione, che intenda ottenere il relativo accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. Solo la parte integralmente vittoriosa in primo grado non è soggetta a tale onere e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni non accolte. Ne consegue che il fideiussore, rimasto contumace in appello dopo il rigetto integrale della propria opposizione a decreto ingiuntivo, non può dolersi in cassazione della mancata rilevazione d’ufficio della nullità parziale delle clausole delle fideiussioni, essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato nei suoi confronti.

Il Fatto

Una società di leasing concesse in locazione finanziaria a una associazione sportiva dilettantistica alcuni beni di elevato valore, con garanzia prestata anche da fideiussori, tra cui il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di due società garanti. I beni furono oggetto di furto ad opera di ignoti; il contratto si risolse e la concedente pretese il pagamento dell’importo attualizzato dei canoni a scadere e del prezzo di acquisto finale. Non essendo intervenuto alcun versamento, il Tribunale emise decreto ingiuntivo per la somma complessiva di € 296.413,99 oltre interessi.

Proposero opposizione sia la debitrice principale sia i fideiussori, disconoscendo le sottoscrizioni delle fideiussioni e chiedendo la manleva dell’assicuratore. All’esito di perizia calligrafica, che accertò l’autenticità delle sottoscrizioni, il Tribunale rigettò le opposizioni. In appello si costituì solo una garante; la sentenza fu impugnata dall’assicuratore e, in parziale accoglimento, la garanzia fu ridotta a € 200.000. Il ricorrente, contumace in appello, ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 e 1957 cod. civ., dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2, commi 2 e 3, legge n. 287 del 1990, lamentando che la corte territoriale non abbia rilevato d’ufficio la nullità parziale dei contratti di fideiussione, in relazione alle clausole riproduttive dello schema contrattuale ABI nn. 2, 6 e 8, dichiarate illecite dalla Banca d’Italia perché lesive della concorrenza.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione assorbente di ordine processuale. Nel giudizio di appello il ricorrente è rimasto contumace, sicché la sentenza di primo grado, di rigetto delle opposizioni nei confronti di tutti i fideiussori, è passata in giudicato nei suoi confronti. Essendo la sentenza appellata solo dall’assicuratore, il ricorrente, soccombente in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per evitare il formarsi del giudicato sulla propria posizione.

Non avendo impugnato né in via principale né in via incidentale, la sentenza di primo grado è divenuta, nei suoi confronti, del tutto inoppugnabile. Da qui la conseguente inammissibilità del ricorso straordinario.

La Corte ribadisce il principio che governa il riparto dell’onere di impugnazione. Solo la parte integralmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, può limitarsi a riproporre domande ed eccezioni non accolte. La parte rimasta invece parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale, a pena di giudicato sul rigetto. A conforto richiama Cass., Sez. III, n. 6550 del 14/3/2013, Cass., Sez. I, n. 9889 del 13/5/2016 e Cass., Sez. I, n. 9265 del 6/4/2021.

Soccombente, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00 in favore di una controricorrente e € 8.200,00 in favore dell’altra. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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