Sospensione feriale inapplicabile al ricorso per cassazione in opposizione all’esecuzione (Cass. civ. Sez. I n. 10027 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola che esclude dalla sospensione feriale dei termini le cause previste dall’art. 92 r.d. n. 12/1941, tra cui le opposizioni all’esecuzione, si applica anche al ricorso per cassazione, poiché la norma si riferisce alla natura della controversia e a ogni sua fase processuale. Ne consegue che il termine c.d. lungo ex art. 327 cod. proc. civ. decorre senza interruzioni e la tardività del ricorso, con la sua inammissibilità, è rilevabile d’ufficio, senza che trovi applicazione la regola dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., riferita alla sola ipotesi in cui la Corte decida nel merito. La sospensione feriale non è invocabile in presenza di un semplice collegamento negoziale sostanziale tra la controversia sottratta alla sospensione e altra controversia, occorrendo un effettivo cumulo di cause connesse.

Il Fatto

Un soggetto aveva proposto opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale di Foggia, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo azionato dalla banca procedente, fondato su un contratto di mutuo ipotecario stipulato per ripianare l’esposizione debitoria di un conto corrente. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del mutuo e l’invalidità sopravvenuta dei titoli azionati dal creditore procedente e da alcuni intervenuti, rigettando nel resto l’opposizione quanto agli altri creditori titolati.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1414/2020 pubblicata il 29 luglio 2020, ha respinto entrambi i gravami, ritenendo il mutuo solo parzialmente nullo e ammettendo la prosecuzione della procedura da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente. La decisione impugnata, adottata in tema di opposizione all’esecuzione, è stata pubblicata il 29 luglio 2020 e non è stata notificata: il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. è quindi scaduto il 29 gennaio 2021, mentre la notificazione del ricorso è stata intrapresa solo il 17 febbraio 2021.

Il punto giuridico centrale riguarda l’art. 3 legge n. 742/1969, che esclude dalla sospensione dei termini nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 r.d. n. 12/1941, tra cui le opposizioni all’esecuzione. La Corte ribadisce che tale esclusione opera con riferimento alla natura della controversia e a ogni sua fase processuale, compreso il giudizio di legittimità. Ne deriva che il termine per ricorrere decorre senza la sospensione feriale e che la tardività va rilevata d’ufficio, non applicandosi la regola dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., che concerne la sola ipotesi della decisione nel merito e non la questione di diritto.

La Corte richiama a sostegno i propri precedenti, tra cui Cass. Sez. 3 n. 1127 del 14.01.2022, Cass. Sez. 1 n. 10212 del 11.04.2019 e Cass. Sez. 6-3 n. 3542 del 13.02.2020, confermando l’indirizzo consolidato secondo cui la sospensione feriale non opera nel giudizio di cassazione relativo a controversie di opposizione esecutiva.

Quanto alla difesa svolta dal ricorrente in memoria, secondo cui sarebbe ravvisabile un cumulo tra controversia sottratta alla sospensione e controversia invece assoggettata, la Corte la ritiene priva di pregio. Il ricorrente non allega alcuna pluralità di cause connesse, ma prospetta soltanto profili di collegamento negoziale sostanziale che non valgono a elidere il carattere unitario del giudizio, concernente la sola opposizione all’esecuzione, sia pure invocando il vincolo di un precedente giudicato.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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