Non contestazione della titolarità del credito ceduto e preclusioni processuali (Cass. civ. Sez. III n. 14711 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ha ad oggetto i fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni e non le questioni relative allo svolgimento del processo. La sua applicazione va però correlata al regime delle preclusioni: la contestazione della titolarità del diritto fatta valere dalla cessionaria del credito, costituitasi nel giudizio, è ammissibile solo se tempestiva. La mancata contestazione nei termini determina l’incontroversia della qualità affermata e preclude l’eccezione, rilevabile solo fino all’esaurimento della fase di trattazione. Il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
Una banca ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore di una società cui era stato erogato un mutuo, per poco più di venticinquemila euro. Il fideiussore propose opposizione sostenendo che la banca aveva violato il principio di buona fede in pendenza del rapporto di garanzia, non avendo considerato il proprio recesso dalla fideiussione e avendo agito solo nei confronti di uno dei fideiussori.
Il Tribunale rigettò l’opposizione. In appello il fideiussore dedusse l’omesso rilievo d’ufficio del difetto di procura alle liti e della nullità virtuale della fideiussione, contestando anche la legittimazione della società cessionaria del credito costituitasi in giudizio. La Corte d’Appello rigettò l’eccezione applicando il principio di non contestazione. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo rigetta.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censura l’uso dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la norma riguarda i fatti storici e non le questioni processuali, come la titolarità del diritto, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado. La Corte ritiene il motivo infondato e ricostruisce il rapporto tra non contestazione e preclusioni.
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni. La disciplina del giudizio ordinario di cognizione collega tale valutazione all’esaurimento della fase in cui è ancora consentito precisare e modificare le difese.
La mancata contestazione tempestiva è retrattabile entro i termini previsti per le attività consentite dall’art. 183 c.p.c., ma resta preclusa, all’esito della trattazione, ogni ulteriore modifica. La Corte richiama sul punto una serie di propri precedenti, tra cui Cass., n. 31402 del 2/12/2019, Cass., n. 24415 del 9/9/2021 e Cass., n. 15288 del 31/5/2023.
Il secondo motivo, relativo alla deroga all’art. 1957 c.c. e alla nullità della clausola, è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di specificità della censura. Ne consegue il rigetto del ricorso. La Corte non provvede sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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