Giudicato interno sull’atto impositivo e poteri del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 22405 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice di primo grado che ritenga sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, non impugnata dal contribuente con appello incidentale, si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in sede di esame del gravame principale proposto dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice d’appello non può porre a fondamento della propria decisione una questione ormai coperta dal giudicato, neppure sotto il profilo dell’onere di specificazione delle operazioni bancarie sottoposte a ripresa. La verifica della rituale devoluzione delle questioni costituisce condizione di ammissibilità dell’esame nel merito delle doglianze relative all’atto impositivo.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva annullato la ripresa fondata sugli accertamenti bancari, rilevando che l’Amministrazione finanziaria non aveva indicato le singole operazioni contestate, limitandosi a un importo complessivo di prelevamenti e versamenti. Il giudice di primo grado, invece, aveva ritenuto l’avviso di accertamento adeguatamente motivato.
Il contribuente non aveva proposto appello incidentale avverso tale statuizione. L’Amministrazione finanziaria ha quindi impugnato in cassazione la sentenza regionale con tre motivi, deducendo la violazione del giudicato interno, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’ultrapetizione del giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, connessi sotto distinti profili alle motivazioni del rigetto della ripresa relativa agli accertamenti bancari, e li accoglie. Il nucleo della decisione risiede nell’art. 324 cod. proc. civ., richiamato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: la questione della motivazione dell’atto impositivo era già stata posta dal contribuente ed era stata decisa dal primo giudice.
La sentenza di primo grado aveva affermato che l’atto impugnato conteneva l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa. Avverso tale capo il contribuente non ha proposto appello incidentale: ne deriva che la relativa statuizione è passata in giudicato interno e non poteva più essere contestata nella fase di esame del gravame dell’Ufficio.
La Corte aggiunge una considerazione ulteriore, di carattere probatorio. Il tenore del ricorso introduttivo dimostra che il contribuente non ha mai dedotto di non conoscere le operazioni contestate, anche perché le stesse erano specificamente indicate nel processo verbale di constatazione allegato all’avviso e notificato. La circostanza posta a fondamento del rigetto dell’appello era perciò, oltre che non devoluta, neppure veritiera.
Quanto al terzo motivo, concernente la dedotta pronuncia ultrapetita per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., esso resta assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
Nota della Redazione
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