Giudicato assolutorio non giova ai responsabili civili ex art 2051 c c (Cass. civ. Sez. III n. 34505 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell’imputato in un processo penale, al quale la parte civile si sia costituita, non spiega gli effetti di cui all’art. 652 cod. proc. pen. in favore di coloro che abbiano partecipato al medesimo giudizio quali responsabili civili per fatto altrui, quando costoro siano convenuti dinanzi al giudice civile per una responsabilità per fatto o titolo proprio (nella specie, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quali custodi dell’immobile ove si è verificato il sinistro). In tema di rapporti tra giudicato civile e penale opera il principio generale di autonomia e separazione dei giudizi, consacrato nell’art. 75 cod. proc. pen.; la deroga dell’art. 652 cod. proc. pen. è di stretta interpretazione e non tollera applicazione analogica oltre i casi previsti. La responsabilità da cosa in custodia prescinde da ogni connotato di colpa e da qualsiasi rapporto contrattuale preesistente tra danneggiato e custode.
Il Fatto
Un giovane, all’epoca sedicenne, mentre eseguiva lavori di tinteggiatura presso l’abitazione di alcuni coniugi, rimaneva folgorato dal contatto con un cavo elettrico non isolato e scoperto. Instaurato il procedimento penale per omicidio colposo a carico del figlio dei proprietari, la madre della vittima si costituiva parte civile; i due coniugi vi partecipavano quali responsabili civili per fatto altrui. L’imputato veniva assolto.
Nel 2018 la madre agiva in sede civile dinanzi al Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni: verso i coniugi quali custodi dell’immobile ex art. 2051 cod. civ., verso l’imputato ex art. 2043 cod. civ.. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda verso quest’ultimo, per l’efficacia del giudicato assolutorio ex art. 652 cod. proc. pen., e accoglieva quella verso i genitori. La Corte d’appello rigettava il gravame di costoro. Propongono ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto la ricorrente agisce anche quale erede di un’altra parte, ma non documenta nei modi dovuti il decesso e la qualità ereditaria: non basta la denuncia di successione, di mero valore fiscale, occorrendo il certificato di morte e la documentazione anagrafica sulla relazione parentale. La questione è rilevabile d’ufficio e nessun rilievo assume la mancata contestazione della controparte.
Nel merito, i motivi violano l’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. pen. e risultano affetti da un grado di approssimazione incompatibile con il giudizio di legittimità : richiami a principi di diritto mai esplicitati, circostanze non specificate, deduzioni incomplete, commistione tra censure e riproduzione di passi della sentenza impugnata. La Corte ribadisce che il giudice di legittimità non può sostituirsi alla parte per interpretarne, completarne o renderne intelligibili le difese.
È però preminente il rilievo che la ricorrente si riferisce, in ogni motivo, a una vicenda fattuale del tutto altra: l’asserito “adempimento tardivo dell’appaltatore” e il “costo dello smontaggio della gru”. Tali circostanze non hanno alcuna attinenza con i fatti di causa, incentrati sull’accertamento della responsabilità da cosa in custodia dei coniugi per il decesso avvenuto nella loro abitazione.
La questione di diritto principale riguarda l’estensibilità del giudicato penale assolutorio ai responsabili civili. Opera il principio di autonomia e separazione dei giudizi ex art. 75 cod. proc. pen., che ammette persino giudicati contrastanti sul medesimo fatto come evenienza fisiologica. Ciò perché muta la regola probatoria: nel processo civile vige il criterio del “più probabile che non”. La deroga dell’art. 652 cod. proc. pen. va perimetrata in senso restrittivo: l’efficacia è limitata all’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale.
Pertanto il giudicato favorevole al solo imputato non esime i coniugi, che nel processo penale partecipavano quali responsabili civili per fatto altrui, da un addebito risarcitorio per titolo proprio ex art. 2051 cod. civ., criterio di imputazione che prescinde da ogni profilo di colpa del custode. In ragione dell’importanza della questione, la Corte enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., e condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore dello Stato stante l’ammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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