Opposizione agli atti esecutivi del terzo e limiti dell’accertamento del credito (Cass. civ. Sez. III n. 11864 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei pignoramenti presso terzi, l’ordinanza di assegnazione emessa a seguito della mancata dichiarazione del terzo è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. per far valere vizi propri del provvedimento, indipendentemente dai presupposti di ammissibilità dell’art. 548, comma 2, cod. proc. civ., che richiede la prova dell’incolpevole mancata conoscenza dell’ordinanza. Il meccanismo della ficta confessio presuppone che il credito pignorato sia indicato con sufficiente specificità, dovendo il creditore enunciare almeno la tipologia del rapporto e l’entità massima del credito. Nel giudizio di opposizione formale il giudice è investito di una pronuncia di natura meramente rescindente: egli deve limitarsi ad annullare l’ordinanza e non può accertare l’effettiva consistenza dei crediti vantati dagli esecutati, competenza riservata al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Una banca effettua un pignoramento presso terzi in danno di più esecutati, pignorando le somme dovute, tra gli altri, dalla società opposta, sulla base di conti correnti, libretti, depositi e gestioni titoli, con giacenza attiva indicata in misura predeterminata per ciascun terzo. Il terzo pignorato non recapita dichiarazione e non compare all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c.; il giudice dell’esecuzione, qualificati non contestati i crediti, dispone l’assegnazione in favore della banca.
La società opposta propone opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza. Il Tribunale accoglie l’opposizione, annulla il provvedimento e accerta l’effettiva consistenza dei crediti degli esecutati. La cessionaria della banca ricorre per cassazione con cinque motivi; il terzo opposto resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, potenzialmente assorbente. Esso è infondato. La previsione dell’art. 548, comma 2, c.p.c., secondo cui l’ordinanza è impugnabile in caso di incolpevole mancata conoscenza, costituisce un rimedio speciale che si aggiunge a quello generale dell’art. 617 c.p.c., utilizzabile per contestare i vizi propri dell’ordinanza e il modo in cui il giudice ha governato la ficta confessio.
Richiamando il proprio precedente Cass. n. 16234/2022, la Corte ribadisce che al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione resta assicurata la possibilità di proporre opposizione nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti dell’art. 548, ultimo comma, quando intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione. L’opposizione proposta risulta quindi ammissibile, perché non attiene in via immediata alla sussistenza e all’ammontare del credito, bensì agli stessi presupposti della ficta confessio.
Il secondo motivo, incentrato sul travisamento della prova, è inammissibile. Il tema non attiene alla valutazione di elementi istruttori, ma alla qualificazione del contenuto oggettivo dell’atto di pignoramento e alla sua genericità. Su tale questione la Corte richiama il criterio già espresso da Cass. n. 13487/2023 e da Cass. n. 23123/2022, secondo cui il creditore deve enunciare almeno la tipologia del rapporto e l’entità massima del credito. La ricorrente non ha però proposto la censura in termini di error in iudicando, sicché non è possibile riqualificare il motivo.
Quanto al quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, essi sono fondati. Sulla natura meramente rescindente della pronuncia sulle opposizioni formali è ferma la giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’ordinanza di assegnazione, non anche accertare l’effettiva consistenza dei crediti degli esecutati, competendo tale accertamento al giudice dell’esecuzione dinanzi al quale la procedura fosse stata eventualmente riassunta.
La sentenza è quindi cassata senza rinvio in relazione alle censure accolte, poiché la domanda di accertamento dell’entità dei crediti era inammissibile. Le spese dell’intero giudizio sono compensate integralmente tra le parti costituite, per la fondatezza solo parziale del ricorso e la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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