Compensazione spese giustificata da contrasto giurisprudenziale superato è motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 14757 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decisione che compensi integralmente le spese processuali richiamando un contrasto giurisprudenziale che la stessa Corte di legittimità ha già dichiarato superato è affetta da motivazione apparente. Il vizio ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tal caso non può lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il provvedimento va pertanto cassato con rinvio, in diversa composizione, perché il giudice del rinvio colmi la lacuna motivazionale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Nel 1969 un soggetto aveva adito la Corte dei Conti per il riconoscimento della pensione di guerra. Il procedimento, interrotto per il decesso del ricorrente e riassunto dagli eredi, si era concluso solo nel 2016, con sentenza passata in giudicato nel 2018.
Gli eredi proposero domanda di indennizzo per la durata irragionevole del giudizio ai sensi della legge n. 89/2001. Il decreto monitorio riconobbe l’indennizzo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose opposizione, che fu accolta. Il decreto della Corte d’Appello di Cagliari fu poi cassato con rinvio, con affermazione del principio secondo cui, per la liquidazione del giusto processo, il dies a quo decorre dal 1.8.1973, ma occorre valutare la situazione in cui il processo versava a quel momento. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello, con decreto n. 225/2023, si adeguò al principio e rigettò l’opposizione, compensando però integralmente le spese di tutti i gradi per l’asserita esistenza di contrasti giurisprudenziali. Contro tale decreto ricorrono gli eredi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la compensazione integrale delle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di merito valorizzato un contrasto interpretativo ormai superato. I ricorrenti rilevano che il contrasto sull’individuazione del periodo indennizzabile per i processi pendenti al 1°.8.1973 era stato composto fin dal 2016.
Il motivo, pur senza formule sacramentali, lamenta in sostanza anche un vizio di motivazione apparente ed è fondato sotto tale profilo. La Corte ribadisce che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie congetture.
Nel caso in esame la scarna motivazione adottata per giustificare la compensazione è solo apparente: la scelta si fonda sull’asserita esistenza di contrasti giurisprudenziali che la stessa Corte di legittimità, nella sentenza che aveva cassato con rinvio il precedente provvedimento reso all’esito dell’opposizione, aveva invece escluso, affermando che il contrasto era superato fin dal 2016, quindi prima della decisione del giudizio presupposto.
Il fondamento della decisione sulla compensazione non è dunque percepibile e la cassazione del provvedimento diviene inevitabile, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari che, in diversa composizione, colmerà la lacuna motivazionale e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Resta logicamente assorbito il secondo motivo, relativo al giudicato sull’individuazione della parte soccombente e alle sue ricadute in tema di soccombenza.
Nota della Redazione
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