Giudicato di prescrizione sopravvenuto e cassazione senza rinvio della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3670 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che dichiari estinto per prescrizione il diritto di credito contributivo, formatosi in un giudizio vertente tra le stesse parti e sulla medesima pretesa sostanziale, produce effetti nel processo pendente ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. e preclude la prosecuzione dell’azione. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta impossibilità di prosegui re il giudizio, con compensazione delle spese dell’intero processo quando l’accoglimento dipenda da un giudicato sopravvenuto alla proposizione dell’azione.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione avverso un avviso bonario di pagamento emesso dall’Inps per contributi e sanzioni civili, richiesti in seguito alla propria iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, la respingeva, ritenendo legittima l’iscrizione per aver il professionista percepito, nel 2009, un reddito superiore alla soglia di legge, e non prescritto il credito, decorrendo il termine quinquennale dal 6.7.2010 in base al d.P.C.m. 2.6.2010.
Avverso tale pronuncia il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps rimaneva intimato. Nel corso del giudizio di legittimità sopravveniva una sentenza del Tribunale, munita di attestazione di passaggio in giudicato, che dichiarava prescritta la medesima pretesa contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, ma concentra la decisione su un dato processuale sopravvenuto, decisivo ai fini dell’esito. Dalla sentenza prodotta con la memoria illustrativa, corredata di attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato, risulta che altro giudice si è pronunciato sulla stessa pretesa sostanziale dell’Inps, avente ad oggetto contributi e sanzioni civili per l’anno 2009, dichiarandola prescritta.
Il collegio ricostruisce la relazione tra i due giudizi: quello presente nasce come opposizione ad avviso bonario di pagamento, mentre quello conclusosi con la sentenza di prescrizione era sorto come opposizione al conseguente avviso di addebito. Pur nella diversità dell’atto introduttivo, identiche sono le parti e la pretesa sostanziale fatta valere.
Su tale identità la Corte fonda l’operatività del giudicato. Il provvedimento che ha dichiarato l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione produce i propri effetti sostanziali nel giudizio pendente ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., vertendo tra le stesse parti e sulla medesima pretesa. Il giudicato non si limita quindi a rilevare sul piano processuale, ma incide direttamente sul diritto fatto valere.
Da qui la conseguenza: il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché per effetto del giudicato sopravvenuto l’azione non poteva essere proseguita. La Corte non procede quindi all’esame nel merito degli altri motivi, assorbiti dalla rilevanza assorbente del giudicato esterno.
Le spese dell’intero processo sono compensate, in ragione del fatto che l’accoglimento del ricorso dipende da un giudicato sopravvenuto alla proposizione dell’azione, circostanza che esclude una soccombenza imputabile alla parte resistente.
Nota della Redazione
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