Continuazione e distanza temporale tra reati: onere di allegazione del disegno unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 22258 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede la rigorosa verifica della sussistenza, al momento della commissione del primo reato, di un programma unitario comprendente i successivi, almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto e la contiguità spazio-temporale costituiscono mere indici rivelatori, che non provano da soli l’anticipata deliberazione. In caso di reati commessi a distanza di anni, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non fosse programmabile all’epoca del fatto originario. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare l’eventuale dissenso rispetto alla valutazione già compiuta in sede cognitiva su reati collocati nel medesimo arco temporale.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati in materia di stupefacenti, separatamente giudicati in sede di cognizione. La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza con ordinanza del 17 ottobre 2025, escludendo l’unicità del disegno criminoso.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorre per cassazione, deducendo tre motivi. Il primo censura la valutazione dei criteri identificativi del disegno unitario, lamentando che il giudice avrebbe dato peso eccessivo alla distanza temporale. Il secondo e il terzo invocano il riconoscimento di una continuazione “per gruppi” tra i reati del 2006 e quelli del 2010-2011.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione esige, anche in fase esecutiva, un’approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, che hanno affermato tale esigenza.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici rivelatori. Tali elementi, pur indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono di per sé di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo (viene richiamata la Sez. III n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014). La ratio della disciplina impone di valorizzare l’iniziale previsione di più azioni criminose e l’elaborazione di un programma di massima, ancorché bisognoso di ulteriori specifiche volizioni in sede attuativa (richiamata la Sez. I n. 34502 del 02/07/2015).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, senza illogicità, che i fatti erano distanti di anni (2006, 2010-2011, 2019) e che mancava qualsiasi evidenza di una unitaria e anticipata deliberazione, né desumibile dalle sentenze di merito né dalle allegazioni difensive. La Corte richiama la massima secondo cui, in caso di reati commessi a distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non fosse progettata al momento del fatto originario (Sez. IV n. 34756 del 17/05/2012; Sez. I n. 3747 del 16/01/2009).
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte rileva l’aspecificità delle censure: il giudice dell’esecuzione ha espressamente escluso l’unitarietà dell’ideazione in ragione della frattura temporale di circa cinque anni. Il richiamo alla giurisprudenza sul dovere del giudice dell’esecuzione di confrontarsi con la valutazione cognitiva (Sez. I n. 54106 del 24/03/2017) è ritenuto non pertinente, poiché nel caso in esame la continuazione risulta già riconosciuta solo tra i fatti del 2010 e 2011, mentre le altre sentenze riguardano reati non maturati in epoca prossima.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e a una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Nota della Redazione
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