Ricorso sull’accertamento della colpa per eccesso di velocità è aspecifico (Cass. pen. Sez. IV n. 6818 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che investa l’accertamento della colpa deve confrontarsi con l’addebito così come contestato e ritenuto, non con un singolo frammento della prova. È inammissibile per aspecificità il ricorso che censuri l’attendibilità della deposizione testimoniale in tema di velocità del mezzo, senza misurarsi con la condotta di guida complessivamente sconsiderata posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità. L’eventuale lacuna o imprecisione di un singolo elemento probatorio non assume rilievo decisivo quando la colpa risulti accertata su una pluralità di condotte convergenti, valutate unitariamente dai giudici di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 luglio 2024, ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Udine, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di lesioni stradali gravissime colpose di cui all’art. 590-bis, comma 2, cod. pen. L’addebito riguardava la condotta di guida tenuta il 18 luglio 2020: conduzione dell’automobile in stato di ebrezza alcolica, a velocità eccessiva e con un sorpasso pericoloso, culminata nell’uscita fuori strada del veicolo. Era stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., avendo la persona trasportata omesso di agganciare la cintura di sicurezza, con ulteriore diminuzione per il rito.

Avverso la conferma in appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento soggettivo della colpa.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello avesse fondato il giudizio sulla velocità del mezzo essenzialmente sulla deposizione di un testimone oculare, versione ritenuta imprecisa e lacunosa, perché basata su una mera percezione soggettiva dell’alta velocità, priva di indicazioni specifiche sulla manovra di sorpasso e sulle circostanze che avrebbero reso la velocità inadeguata.

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, anzi, aspecifico. Il rilievo decisivo è metodologico prima ancora che probatorio: l’impugnazione censura la sola attendibilità della deposizione testimoniale in tema di velocità, ma trascura di confrontarsi con l’in sé dell’accusa.

L’addebito contestato e ritenuto non si esaurisce infatti nell’eccesso di velocità. Esso consiste in una condotta di guida complessivamente sconsiderata, connotata anche, ma non soltanto, dalla velocità: l’imputato ha condotto l’auto in stato di ebrezza alcolica, ha effettuato un sorpasso pericoloso ed è finito fuori strada, prima dentro uno scolo delle acque e poi contro un terrapieno. Su questa pluralità di condotte convergenti si fonda l’affermazione di responsabilità.

Ne deriva che l’eventuale imprecisione del dato testimoniale sulla velocità non è idonea, da sola, a scalfire l’accertamento della colpa. Il ricorso avrebbe dovuto dimostrare l’illogicità della valutazione complessiva, non limitarsi a isolare un singolo tassello probatorio. Il motivo, così costruito, non si misura con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risulta quindi inammissibile.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata Corte cost. n. 186 del 2000 — la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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