Giudicato sui rapporti di durata e divieto di nuova esegesi contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 25493 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso e limitatamente agli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. Il giudizio di legittimità non consente di sovrapporre all’interpretazione del contratto resa dal giudice di merito, se plausibile e congruamente motivata, una diversa esegesi delle clausole negoziali: il ricorso che a tal fine tenda è inammissibile. L’eccezione di inapplicabilità del regime degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, sollevata per la prima volta in appello, è nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quando il relativo fatto processuale non sia adeguatamente illustrato nel ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

Il Fatto

Una struttura sanitaria pubblica e un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito per la fornitura di pasti ai degenti, hanno dato luogo a un contenzioso sul corrispettivo dell’appalto. La società fornitrice aveva convenuto in giudizio l’azienda ospedaliera ottenendo dal Tribunale la condanna al pagamento di una somma a titolo di rette alimentari, oltre interessi secondo il d.lgs. n. 231/2002.

La Corte d’appello, accogliendo il primo motivo dell’impugnazione principale dell’azienda, aveva escluso dal computo delle giornate utili a determinare il corrispettivo i ricoveri in day hospital e day surgery, rideterminando il credito della fornitrice. Avverso tale pronuncia l’azienda ha proposto ricorso principale; la società ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale censurava la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002, sollevata per la prima volta in sede di appello. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto il profilo dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., richiamando Cass., sez. 3, n. 11813 del 2025, resa tra le stesse parti.

Il ricorrente era tenuto a trascrivere, in modo essenziale, gli atti e i documenti richiamati — in particolare le allegazioni difensive di primo grado e dell’atto di appello — per consentire di verificare in quale momento e in quali termini fosse stata introdotta nel thema decidendum la contestazione sulla misura degli interessi. L’unico richiamo contenuto nel ricorso non offriva alcun riferimento specifico alla questione degli interessi.

Nel merito, era pacifico che l’eccezione di inapplicabilità del regime degli interessi fosse stata proposta esclusivamente in appello, in contrasto con l’art. 345 c.p.c.. Il secondo motivo, articolato dalla ricorrente in via subordinata all’accoglimento del primo, è rimasto assorbito.

Il primo motivo del ricorso incidentale, sull’interpretazione dell’art. 4, comma 4, del capitolato speciale, è stato dichiarato inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto la questione è coperta da giudicato: la Corte, pronunciando sullo stesso rapporto contrattuale in relazione a prestazioni di diversa annualità, aveva già ritenuto corretta l’esegesi del giudice di merito, che escludeva il corrispettivo per i pasti relativi alle degenze in day hospital e day surgery (Cass., n. 7022 del 2020; Cass., n. 11813 del 2025).

La Corte ha ribadito il criterio applicabile ai rapporti di durata (Cass., n. 10430 del 2023): il vincolo opera solo se identico è il fatto costitutivo e nei limiti degli aspetti permanenti del rapporto. Sotto altro profilo, la ricorrente incidentale ha chiesto una nuova esegesi delle clausole, non consentita in legittimità a fronte dell’interpretazione plausibile resa dal giudice d’appello.

Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale — sulla non contestazione, sull’art. 1375 c.c. e sull’art. 2041 c.c. — sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di autosufficienza e perché investono accertamenti di merito congruamente motivati, che escludono malafede e arricchimento senza causa. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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