Giudicato sulle retribuzioni nel trasferimento di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16779 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sul rigetto della domanda con cui i lavoratori avevano chiesto le retribuzioni maturate nel periodo compreso tra l’estromissione e la reintegrazione preclude la riproposizione, in un successivo giudizio, della medesima domanda fondata sulla stessa causa petendi. L’identità di petitum e di ragioni poste a fondamento della domanda impedisce al giudice di merito di accordare le somme già negate con pronuncia passata in giudicato. Il sopravvenuto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia di cessione di ramo d’azienda non costituisce sopravvenienza idonea a incidere sul giudicato, che resta insensibile a tale circostanza.

Il Fatto

Con sentenza del 06.04.2023 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato la società al pagamento in favore di alcuni lavoratori delle somme indicate a titolo di retribuzione. Il giudice di appello aveva dichiarato illegittima la cessione del ramo d’azienda e aveva ritenuto la natura retributiva dei crediti vantati verso il cedente, escludendo l’effetto estintivo dei pagamenti effettuati dal cessionario per il lavoro di fatto prestato.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Prima dell’udienza è intervenuta una proposta di definizione agevolata, seguita da istanza di decisione della ricorrente, con conseguente fissazione dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato la cessazione della materia del contendere nei confronti di una delle lavoratrici, per effetto di un verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. sottoscritto dalle parti, con rinuncia a ogni altro giudizio e compensazione delle spese.

Quanto agli altri lavoratori, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo adeguato il richiamo al giudicato contenuto nell’atto, con trascrizione integrale del capo motivazionale e del dispositivo della precedente sentenza. Sulla portata del giudicato, del resto, si era discusso in tutti i gradi e la sentenza impugnata si era espressamente pronunciata.

Il primo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., è stato accolto. I lavoratori, nei giudizi sulla fattispecie traslativa ex art. 2112 c.c., avevano già chiesto la condanna della società al pagamento degli emolumenti retributivi maturati dall’estromissione alla reintegrazione. Il Tribunale di Milano, con la sentenza richiamata, aveva rigettato espressamente tale domanda e i lavoratori non avevano proposto appello, neppure in via incidentale.

La Corte ha osservato che petitum e causa petendi dell’odierna domanda coincidono con quelli della precedente: i lavoratori avevano chiesto il riconoscimento del diritto a tutte le retribuzioni e alla relativa contribuzione per il periodo indicato, con domanda inequivocamente retributiva. Anche le ragioni addotte erano le stesse, fondate sulla ritenuta persistenza del rapporto con la società cedente per effetto di una cessione mai validamente intervenuta. Non emergono sopravvenienze in punto di fatto.

Il richiamo al più recente orientamento di legittimità, secondo cui, in caso di cessione di ramo d’azienda, il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario non produce effetto estintivo dell’obbligazione gravante sul cedente che rifiuti la prestazione, non incide sul giudicato, che a tale circostanza è del tutto insensibile. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza è stata cassata e, non necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva; le spese dell’intero processo sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *