Termini d’uso nella revocatoria: il ritardo tollerato non basta (Cass. civ. Sez. 1 n. 16889 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I pagamenti effettuati in ritardo non sono esonerati dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., nemmeno se il ritardo è reiterato e sistematico. L’esonero opera solo quando sia sopravvenuta una prassi condivisa nell’esecuzione del rapporto, tale da far qualificare quei pagamenti come tempestivi perché conformi ai nuovi termini d’uso, non più come inesatti adempimenti. La mera tolleranza del creditore non integra la prassi, ma può costituire elemento di prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Il Fatto
L’Amministrazione Straordinaria di una congregazione religiosa aveva proposto nei confronti di una società fornitrice un’azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento di € 50.000,00, eseguito mediante bonifico nel periodo sospetto anteriore alla pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, poi sfociato nella dichiarazione di insolvenza.
Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda, ritenendo il pagamento effettuato nei “termini d’uso” e quindi esente da revocatoria. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza, aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento della somma, oltre interessi e spese. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall., sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato la prassi del rapporto commerciale, caratterizzata da sistematici ritardi della debitrice nel pagamento delle fatture. La Cassazione, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 27939/2020), ha precisato che sono esonerati dalla revocatoria solo i pagamenti che, pur avvenuti oltre i termini contrattuali, siano stati di fatto eseguiti e accettati secondo modalità diverse, consolidate in epoca anteriore, al punto da non poter più essere considerati “in ritardo” ma come esatti adempimenti. La mera abitudine al ritardo, ancorché tollerata, non integra la prassi; essa potrà al più rilevare, una volta escluso l’esonero, nella valutazione sull’elemento soggettivo richiesto per l’accoglimento dell’azione.
Nel caso di specie, la corte territoriale aveva correttamente escluso l’esistenza di una prassi, valorizzando che il pagamento revocando era parziale e legato a un piano di rientro che prevedeva il saldo e stralcio in unica soluzione del 70% del debito. La Cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con il principio espresso, non potendosi configurare i “termini d’uso” in una situazione del genere.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 67, comma 2, legge fall. e la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, la valutazione della conoscenza è un accertamento di fatto riservato al merito. Dall’altro, la ricorrente non si confrontava con la reale ratio decidendi, che non si fondava su elementi esterni (notizie giornalistiche o procedure esecutive), ma sulle modalità del rapporto: l’accettazione di un piano di rientro con pagamento a saldo e stralcio del 70% del capitale era stata ritenuta dalla corte territoriale prova della consapevolezza della creditrice di non poter ottenere l’intero.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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Nota della Redazione
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