La mala gestio del concessionario resta azionabile davanti al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 3 n. 7758 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra un consorzio di difesa delle produzioni agricole e il soggetto incaricato della riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, anche se effettuata avvalendosi delle norme sull’esazione mediante ruolo e con conferimento di poteri coattivi, ha natura privatistica. Ne consegue che la giurisdizione sulla controversia relativa all’inadempimento del mandato di riscossione di crediti privati spetta al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti, difettando sia la natura pubblica dell’ente affidante sia la natura pubblica del denaro oggetto del maneggio. La procedura di discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 non costituisce condizione di procedibilità né causa di improcedibilità dell’ordinaria azione di responsabilità contrattuale per mala gestio promossa dall’ente creditore, che resta esperibile davanti al giudice ordinario secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Il Fatto
Un consorzio di difesa delle produzioni agricole convenne in giudizio la società concessionaria della riscossione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’inadempimento degli obblighi assunti con alcune convenzioni stipulate tra il 2000 e il 2004, aventi ad oggetto l’attività di riscossione coattiva dei contributi dovuti dai consorziati. La società resistente eccepì, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti e l’improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di discarico per inesigibilità.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma determinata in via equitativa quale danno da perdita di chance, e la Corte d’appello confermò la decisione. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata alla concessionaria, propose ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, tra i quali il difetto di giurisdizione e la violazione della disciplina sul discarico. Il consorzio resistette con controricorso e propose ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato preliminarmente il primo motivo, relativo alla giurisdizione, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n. 16125 del 2024, che ha affermato la giurisdizione ordinaria in una fattispecie sovrapponibile. Ha precisato che il consorzio di difesa, quale organismo collettivo di difesa, è ente di diritto privato e che i contributi consortili hanno natura privatistica. Il ricorso al meccanismo del ruolo costituisce una mera modalità tecnica di recupero che non trasforma l’agente in agente contabile di denaro pubblico, presupposto indefettibile della giurisdizione della Corte dei conti. Ha inoltre escluso che la presenza di sovvenzioni pubbliche affluite al fondo comune potesse “pubblicizzare” l’intero rapporto, trattandosi nella specie di crediti da contributi consortili privati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dato continuità ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 31908 del 2025, evidenziando che la disciplina del discarico per inesigibilità configura un autonomo procedimento amministrativo-contabile, funzionale alla definizione dei rapporti interni tra agente della riscossione ed ente impositore. Tale procedura non preclude né condiziona la proponibilità dell’ordinaria azione di cognizione piena diretta ad accertare l’inadempimento del mandatario e a ottenerne il risarcimento secondo le regole del diritto comune. L’interpretazione contraria, che imporrebbe di attendere la conclusione di una sequenza di proroghe dei termini, contrasterebbe con i principi del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU.
La Corte ha quindi rigettato il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti per il presunto rinvio recettizio alla disciplina sul discarico, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme e per la genericità della censura, volta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha infine dichiarato assorbito il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, compensando integralmente le spese del giudizio in ragione della particolarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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